Cassazione Civile, Ordinanza n. 26480/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, verificata la dichiarazione dell'Agenzia e la conferma dell'avvenuta definizione agevolata della lite da parte della curatela fallimentare ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, L. n. 197 del 2022, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restassero a carico delle parti che le avevano anticipate e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla curatela fallimentare un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, fondato su processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, recuperando a tassazione maggiori ricavi non contabilizzati, costi ritenuti indeducibili per violazione dell'art. 109 TUIR e IVA ritenuta indetraibile perché relativa a fatture concernenti operazioni soggettivamente inesistenti. La società aveva impugnato l'atto e ottenuto l'annullamento in primo grado; in appello l'Ufficio aveva contestato gli errori della decisione di primo grado e la CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello, confermando in particolare la recuperabilità dell'IVA e degli interessi passivi sui conti correnti. In cassazione l'Agenzia proponeva sei motivi, ma prima dell'esame del merito chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio perché la curatela aveva definito la lite con adesione alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022.
Norme richiamate
art. 109 TUIR
richiamato come parametro di deducibilità dei costi, rispetto al quale l'Ufficio contestava la violazione nella ripresa a tassazione
L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 186-202
consente la definizione agevolata della lite pendente; l'avvenuta adesione della controparte ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 198
le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, la lite fiscale è definita mediante procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, viene meno l'interesse alla decisione e il processo va dichiarato estinto.
- La prova dell'intervenuta definizione della controversia può essere desunta da attestazioni dell'amministrazione finanziaria e dalla conferma dell'avvenuta cessazione della materia del contendere nei confronti del contribuente.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione di legge.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude, di regola, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26366/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26367/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26372/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26375/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26376/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26379/2024 del 10/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →