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Ordinanza

Ordinanza n. 6128/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione seconda) n. 00074/2021, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202103617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione II, n. 74/2021, nel giudizio definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7326/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’ordinanza riguarda esclusivamente la liquidazione del compenso spettante al verificatore nominato nel giudizio di appello. La precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 7326/2025 aveva posto definitivamente a carico della società appellante il compenso del verificatore, rimettendone la liquidazione a separato decreto. Il verificatore ha presentato istanza di liquidazione del compenso; il Collegio ha ritenuto necessario che gli importi richiesti fossero ricalcolati in applicazione dell’art. 66, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha disposto un incombente istruttorio: il verificatore deve ricalcolare gli importi richiesti per il compenso, applicando le tariffe previste dalle disposizioni in materia di spese di giustizia ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore. L’ordinanza non definisce ulteriormente la controversia né liquida in via definitiva il compenso; il relativo importo dovrà essere determinato successivamente sulla base del ricalcolo richiesto. Il compenso resta posto a carico della società appellante, come stabilito dalla precedente sentenza.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 4, c.p.a.

    si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore

    Per liquidare il compenso del verificatore occorre applicare le tariffe delle spese di giustizia; possono applicarsi le tariffe eventualmente previste per i servizi dell’organismo verificatore soltanto se inferiori.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso del verificatore nel processo amministrativo, devono essere applicate le tariffe stabilite dalla disciplina sulle spese di giustizia, salvo che siano inferiori le tariffe eventualmente previste per i servizi resi dall’organismo verificatore.
  • Quando il giudice abbia già posto definitivamente il compenso del verificatore a carico di una parte, può rinviare a un separato provvedimento la liquidazione dell’importo, disponendo previamente il ricalcolo delle somme richieste secondo i criteri dell’art. 66, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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