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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10743/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990. Contestava la violazione dell'art. 303, comma 2, c.p.p., sostenendo che la mancata notifica al difensore del decreto che dispone il giudizio immediato avrebbe impedito il passaggio di fase e quindi avrebbe fatto decorrere nuovamente e integralmente i termini massimi di custodia cautelare (termini di fase ex art. 303, comma 1, n. 3), che secondo il ricorrente si sarebbero estinti il 5 luglio 2022.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che ai fini del decorso dei termini di fase rileva l'esistenza storico-giuridica dell'atto propulsivo e non la sua validità formale: se l'atto che determina il passaggio di fase è stato emesso, anche se viziato nella notifica, la nuova fase decorre lo stesso. Nel caso di specie il giudice aveva dichiarato la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio ma non la nullità del decreto stesso; pertanto la misura cautelare non è divenuta inefficace per superamento dei termini. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 16 gennaio 2023.

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen.

    art. 303, comma 2; art. 303, comma 1, n. 3

    La Corte interpreta che, ai fini della decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, è decisiva l'emissione dell'atto che segna il passaggio di fase (esistenza storico-giuridica), mentre la mera nullità o omissione della notifica non impedisce il decorso della nuova fase se l'atto è stato emesso.

  • artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990

    artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990

    Norme sostanziali che individuano i delitti per i quali è stata applicata la misura cautelare (illecito in materia di stupefacenti e circostanze aggravanti/particolari previste dall'art. 80).

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamata quale norma procedurale in base alla quale il ricorso è stato trattato (regime applicabile al trattamento del ricorso davanti alla Corte).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez.6, n.16542 del 19/04/2010 Rv. 247006; Sez.1, n.39691 del 21/10/2010 Rv. 248682; Sez.2, n.5056 del 22/12/2020 Rv. 280617

    Principio consolidato secondo cui l'atto propulsivo emesso, anche se affetto da vizi o nullità formali, determina il passaggio di fase e l'inizio del computo dei termini della nuova fase; solo la mancata emissione dell'atto impedisce tale cambiamento.

Massime di principio

  • La semplice omissione della notifica al difensore di un atto propulsivo (es. decreto di citazione a giudizio) non interrompe né annulla il passaggio di fase se l'atto è stato comunque emesso; ai fini dei termini cautelari conta l'esistenza storico-giuridica dell'atto.
  • Per ottenere la perdita di efficacia della misura cautelare per superamento dei termini è necessario provare che l'atto che avrebbe dovuto far decorrere la nuova fase non sia stato emesso: contestare solo la notifica è spesso insufficiente.
  • Se si ritiene leso il diritto alla difesa per mancata notifica, il rimedio efficace richiede di impugnare la validità dell'atto propulsivo in sé e non limitarsi a dedurre vizi di notifica.
  • La dichiarazione giudiziale di nullità della notifica non equivale automaticamente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio; bisogna distinguere tra vizi di notifica e nullità dell'atto nella sua struttura.
  • Nelle difese contro misure cautelari, verificare sempre la data di emissione degli atti processuali (non solo le date di notifica) per valutare correttamente la decorrenza dei termini di fase.
  • Per preservare i diritti del difensore conviene proporre tempestive impugnazioni o eccezioni specifiche volte ad ottenere l'annullamento dell'atto propulsivo quando se ne contesta l'esistenza o la legittimità.

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