Ordinanza n. 156/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e adozione delle più misure cautelari, - della determinazione prot. n. 15582 del 30 aprile 2026, comunicata in data 4 maggio 2026, con cui il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e Sardegna - Sede coordinata dell’Aquila - Ufficio Dirigenziale 5 Tecnico-Amministrativo e Opere Marittime per la Regione Abruzzo ha disposto l’aggiudicazione, in favore del Consorzio Conpat s.c.a.r.l., della “Procedura negoziata per l’appalto integrato - L’Aquila - Lavori di ricostruzione edifici ed impianti all’interno della Caserma Pasquali in località Campomizzi - Lotto 2 - Ricostruzione dorsale elettrica in cavidotto interrato, impianto di produzione energia elettrica di emergenza, cabina elettrica di trasformazione MT/BT ed illuminazione esterna”, CUP D15I25000110001 - CIG B8964B4075 - Gara G05250; - di tutti i verbali e gli atti della procedura di gara, ivi compresi il verbale rep. n. 753 dell’8 gennaio 2026 e il verbale rep. n. 755 del 15 gennaio 2026, recante la proposta di aggiudicazione in favore del Consorzio Conpat s.c.a.r.l., nonché della relativa postilla dell’11 febbraio 2026; - della verifica positiva dei requisiti di cui agli articoli 94, 95, 97, 98 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, svolta nei confronti della Consorzio Conpat s.c.a.r.l., della consorziata esecutrice Nuova PSC s.r.l. e del RTP dei progettisti costituito dalla Galileo Engineering s.r.l. e Aengineering s.r.l.; - degli atti e dei verbali relativi al soccorso istruttorio attivato nei confronti del consorzio aggiudicatario e del RTP dei progettisti; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e collegato, ancorché non conosciuto; e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, mediante il conseguimento dell’aggiudicazione e del relativo contratto d’appalto ovvero mediante subentro nel contratto d’appalto, eventualmente già stipulato con la Consorzio Conpat s.c.a.r.l., previa dichiarazione di inefficacia del medesimo; nonché, in via subordinata, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente, nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di quantificazione del danno in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura negoziata per appalto integrato in favore di un consorzio concorrente, con i relativi atti di gara, verifica dei requisiti e atti di soccorso istruttorio
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore di un consorzio concorrente, nonché i verbali e gli ulteriori atti della procedura, contestando anche la verifica positiva dei requisiti di partecipazione e qualificazione previsti dagli articoli 94, 95, 97, 98 e 100 del d.lgs. 36/2023 nei confronti del consorzio aggiudicatario, della consorziata esecutrice e del raggruppamento dei progettisti. Sono stati inoltre impugnati gli atti relativi al soccorso istruttorio attivato nei confronti del consorzio e del raggruppamento dei progettisti. La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e l'adozione di ulteriori misure; nel merito ha domandato il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto o il subentro, previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, nonché, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito e non ha formulato una valutazione espressa sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze di tutela della ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione della trattazione del merito in pubblica udienza, anche considerando la volontà manifestata dalla controinteressata di proporre ricorso incidentale. La trattazione del merito è stata fissata al 21 ottobre 2026. Poiché la mancata decisione cautelare non consente di individuare un'effettiva soccombenza, le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la trattazione della domanda cautelare mediante fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza una decisione cautelare sostanziale.
artt. 94, 95, 97, 98 e 100 d.lgs. 36/2023
Sono indicati come disposizioni relative ai requisiti e alle verifiche contestate dalla ricorrente nei confronti dell'aggiudicatario, della consorziata esecutrice e del raggruppamento dei progettisti; l'ordinanza non ne esamina il merito.
Massime di principio
- Quando, in sede cautelare, le esigenze di tutela possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione della trattazione del merito in tempi ravvicinati, il giudice può non adottare una misura cautelare sostanziale e disporre la trattazione della causa nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La mancata decisione cautelare nel merito, accompagnata dalla fissazione dell'udienza pubblica, non determina di per sé una soccombenza effettiva nella fase cautelare e giustifica la compensazione delle relative spese.
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