Cassazione Penale, Sentenza n. 31578/2026 del 19/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato condanna per ricettazione e per detenzione a fini di vendita di borse e portafogli recanti marchi contraffatti, fatti commessi a Salerno il 16 agosto 2017. Dopo la conferma in appello e un primo intervento rescindente della Cassazione, il giudizio era tornato alla Corte di appello di Napoli per riesaminare soltanto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. Nel ricorso per cassazione contro la decisione resa in rinvio, la difesa ha dedotto l'inosservanza dell'art. 56-quater della l. n. 689/1991 e il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare: la riqualificazione della ricettazione nell'ipotesi lieve ex art. 648, quarto comma, c.p.; la collaborazione dell'imputato al controllo di polizia e la sua disponibilità all'interrogatorio; il fatto che la gravità della condotta era stata desunta solo dal numero dei beni sequestrati; il rilievo eccessivo attribuito a due precedenti penali risalenti; la mancata considerazione dell'attualità della personalità e del cd. tempo silente; nonché la compatibilità del patrocinio a spese dello Stato con la capacità di pagare la pena pecuniaria, anche in via rateale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di violazione di legge perché la Corte di appello di Napoli si era attenuta al principio di diritto fissato dalla precedente sentenza rescindente: prima aveva determinato il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva in euro 250, tenendo conto della gravità della condotta e della personalità del reo, poi aveva verificato la concreta incapacità dell'imputato di adempiere, valorizzando le sue condizioni patrimoniali, il patrocinio a spese dello Stato, la provenienza illecita del suo sostentamento e la conseguente insostenibilità dell'importo complessivo di euro 60.000. La censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile perché mirava a ottenere una diversa lettura del compendio fattuale, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha anche affermato che l'eventuale contrasto con successivi orientamenti delle Sezioni unite non incide sull'obbligo del giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto già enunciato nel processo stesso. L'imputato è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La riqualificazione del delitto di ricettazione nell'ipotesi lieve era richiamata dalla difesa come elemento favorevole, ma non è stata ritenuta decisiva ai fini della sostituzione della pena.
art. 474 c.p.
Norma incriminatrice della detenzione per la vendita di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti.
art. 56-quater l. 24 novembre 1991, n. 689
Disciplina i criteri per stabilire il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, entro un range da 5 a 2.500 euro; il giudice di rinvio deve applicare tale criterio in modo coerente con la prognosi sulla capacità di adempimento.
art. 20-bis c.p.
Norma richiamata in relazione alla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.
art. 133 c.p.
I criteri di gravità del reato e personalità del reo possono rilevare nella determinazione del tasso giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e nella valutazione della richiesta di conversione.
art. 56-quater l. n. 689/1981
Richiamato come base normativa per il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto ad attenersi in modo assoluto e inderogabile al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, anche se sopravvenga un diverso orientamento giurisprudenziale, persino delle Sezioni unite.
- In materia di pene sostitutive, la determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria deve essere compiuta considerando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; solo dopo tale determinazione può essere verificata la concreta capacità dell'imputato di adempiere.
- La valutazione sulla capacità economica dell'imputato è un apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non per una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
- La mera ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude, da sola, la possibilità astratta di una pena pecuniaria sostitutiva; ciò che conta è la verifica concreta della sostenibilità dell'importo complessivo rispetto alle condizioni patrimoniali dell'imputato.
- La gravità della condotta e la personalità criminale desunta anche da precedenti omogenei possono legittimamente incidere sia sulla quantificazione del tasso giornaliero sia sul giudizio di non concedibilità della sostituzione della pena detentiva.
- Una censura che si limiti a proporre una lettura alternativa delle risultanze di fatto è inammissibile in sede di legittimità.
- La successiva evoluzione giurisprudenziale non travolge, nel medesimo processo, il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto già fissato dalla Cassazione nella sentenza rescindente.
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