Cassazione Civile, Ordinanza n. 06884/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo per carenza di interesse e accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di lite e, decidendo nel merito, ha dichiarato integralmente compensate le spese del giudizio di appello. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la parziale soccombenza della ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
La società di leasing aveva chiesto al comune il rimborso delle somme versate a titolo di acconto IMU per l'anno 2012 relative a un immobile concesso in locazione finanziaria a un utilizzatore che, pur essendo inadempiente e avendo determinato la risoluzione anticipata del contratto, non aveva restituito materialmente il bene se non in epoca successiva. Il comune aveva opposto diniego; la contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario. In appello la CTR aveva ritenuto che, per gli immobili in leasing, l'IMU fosse dovuta dal locatario per tutta la durata del contratto e che, in caso di risoluzione anticipata, il tributo gravasse sulla società concedente dalla data di risoluzione, indipendentemente dalla mancata riconsegna del bene. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 23/2011 e dell'art. 1, comma 672, l. n. 147/2013, sostenendo che la soggettività passiva IMU dovesse restare in capo all'utilizzatore sino alla riconsegna materiale del bene; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse ritenuto inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi; 3) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in punto spese, poiché la CTR aveva motivato per la compensazione delle spese ma nel dispositivo aveva condannato l'appellante al loro pagamento.
Norme richiamate
art. 276 c.p.c.
impone l'ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, con esame prioritario della questione processuale rilevante.
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge e della nullità della sentenza.
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire in cassazione presuppone una soccombenza sostanziale e un'utilità concreta derivante dall'eventuale accoglimento del motivo.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
la doglianza di inammissibilità dell'appello è stata ritenuta priva di interesse poiché la CTR, pur rilevando la scarsa specificità delle censure, aveva comunque deciso nel merito.
artt. 8 e 9 d.lgs. n. 23/2011
per l'IMU sugli immobili in leasing, il soggetto passivo è il locatario dalla stipula e per tutta la durata del contratto; con la risoluzione del contratto la soggettività passiva torna alla società concedente anche se il bene non è ancora stato materialmente riconsegnato.
art. 1, comma 672, l. n. 147/2013
norma riferita alla TASI, non estensibile analogicamente all'IMU per la diversità dei tributi e dei rispettivi presupposti.
comma 703 l. n. 147/2013
l'istituzione dell'IUC lascia salva la disciplina dell'IMU, escludendo sovrapposizioni interpretative automatiche con la TASI.
art. 132 c.p.c.
la motivazione deve esporre le ragioni in fatto e in diritto della decisione e quindi chiarire il contenuto del dictum.
art. 156 c.p.c.
la nullità va valutata in relazione alla concreta lesione del diritto di difesa e alla funzione dell'atto.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere motivazione e dispositivo coerenti.
art. 112 c.p.c.
il contrasto tra motivazione e dispositivo può risolversi, in alternativa, come omissione di pronuncia, ma nel caso delle spese la soluzione accolta è la prevalenza della motivazione.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, la soggettività passiva è legata al vincolo contrattuale che attribuisce all'utilizzatore la detenzione qualificata del bene: cessato il contratto per risoluzione, la soggettività passiva si trasferisce al concedente anche se il bene non sia ancora stato materialmente restituito.
- La disciplina della TASI non può essere automaticamente estesa all'IMU, poiché i due tributi hanno presupposti e funzione diversi; in particolare, una norma interpretativa riferita alla TASI non vale come criterio interpretativo dell'IMU.
- L'interesse a impugnare in cassazione sussiste solo quando la parte subisce una soccombenza sostanziale; non è configurabile interesse a censurare un passaggio motivazionale che non si sia tradotto in una statuizione processuale o di merito sfavorevole.
- In presenza di contrasto tra motivazione e dispositivo sulle spese di lite, se la motivazione esplicita chiaramente la volontà del giudice di compensare le spese, la discrasia è risolvibile attribuendo prevalenza alla motivazione, con correzione dell'errore materiale o cassazione limitata al capo incoerente.
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