Cassazione Penale, Sentenza n. 18092/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del 2/11/2021 del Tribunale del riesame di Verbania che aveva rigettato il riesame avverso il decreto del GIP del 12/08/2021. Il decreto aveva disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca del prezzo dei reati ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000 emesso da Frantossola s.r.l. e, in caso di incapienza, la confisca per equivalente sui beni nella disponibilità degli indagati (tra cui Bruno Pizzi), nonché il sequestro del profitto per il reato di truffa (art. 640 c.p.) relativo ad altre società. Il ricorrente deduceva: (i) mancata valutazione del dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 e inesistenza delle operazioni fatturate; (ii) errata quantificazione del profitto (sarebbe dovuta essere l'imposta dovuta e non il complessivo importo delle fatture); (iii) uso di presunzioni tributarie non idonee a fondare responsabilità penale; (iv) violazione del principio di proporzionalità per il sequestro di beni di valore presumibilmente superiore al profitto contestato, sostenendo la rilevanza di una CTU di stima prodotta dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il profilo relativo al dolo e ala sussistenza del fumus per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000), richiamando giurisprudenza che considera tale reato di pericolo astratto e che l'emissione di fatture inesistenti da parte di un soggetto IVA integra il fumus salvo elementi contrari specifici. La Corte ha confermato che il profitto oggetto di sequestro è il corrispettivo fatturato e non l'IVA indicata nelle fatture; ha altresì ritenuto irrilevante che gli utilizzatori abbiano successivamente pagato le imposte. Quanto al secondo motivo (proporzionalità/sequestro), è stato dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente non ha specificato i beni di sua proprietà sottoposti a sequestro né fornito elementi concreti di valutazione e quindi non ha dato quanto richiesto dall'art. 581 c.p.p. Esito pratico: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ricorda che si tratta di reato di pericolo astratto e che, salvo elementi contrari specifici, l'emissione da parte di un soggetto IVA integra il fumus del reato con il conseguente potere di sequestro del prezzo/profitto.
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa; contestata connessa responsabilità per profitti derivanti da attività fraudolente nei confronti di enti appaltanti.
art. 640-quater cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso (come riferimento normativo), utilizzata nel quadro dei motivi di impugnazione; non altera la valutazione sul fumus dell'art. 8.
art. 321 cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale richiamato come parametro di valutazione delle decisioni del giudice dell'esame/riesame; il ricorso contestava violazioni di legge con riferimento a tale articolo.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Quota di motivi di cassazione; usata per inquadrare le censure di vizio di motivazione dedotte dal ricorrente.
art. 325 cod. proc. pen.
Limite della cassazione a motivi attinenti al merito: la Corte ha ritenuto che alcune doglianze del ricorrente siano inammissibili perché attengono alla valutazione di merito vietata in Cassazione.
art. 581 cod. proc. pen.
Principi formali del ricorso: obbligo di specificità nella indicazione dei punti impugnati, delle prove e delle richieste; la mancata osservanza ha portato all'inammissibilità del secondo motivo per genericità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel ricorso come possibile fonte di presunzioni tributarie; la Corte ha osservato che il Tribunale del riesame non si è basato esclusivamente su tali presunzioni ma su un insieme analitico di prove.
Massime di principio
- Nei procedimenti di sequestro preventivo funzionale alla confisca è sufficiente il fumus commissi delicti: il giudice valuta anche l'elemento soggettivo ma può ritenere sussistente il dolo specifico icto oculi quando emergono elementi concreti dagli atti.
- Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) è considerato reato di pericolo astratto; l'emissione di fatture inesistenti da parte di un soggetto IVA costituisce presupposto grave di responsabilità salvo prova concreta e specifica in senso contrario.
- Per il sequestro del profitto, il criterio rilevante è il corrispettivo fatturato (prezzo/profitti) e non l'IVA indicata; il pagamento successivo delle imposte da parte degli utilizzatori non esclude il fumus riferibile all'emittente.
- Le deduzioni in cassazione devono rispettare i requisiti di specificità (art. 581 c.p.p.): per censurare la proporzionalità del sequestro occorre indicare esattamente i beni contestati, la titolarità, il valore complessivo e gli elementi probatori a sostegno.
- Le questioni che riguardano la valutazione di merito dei fatti o della prova sono in larga parte inammissibili in Cassazione se si limitano a rinnovare contestazioni già valutate in sede di merito; bisogna focalizzare censure di diritto e motivarle puntualmente.
- Quando si contesta la natura fittizia di operazioni fatturate, è necessario offrire elementi probatori concreti (riscontri oggettivi, documentali o dichiarazioni) e non solo argomentazioni generiche sulla presenza di materiale o esecuzione delle prestazioni.
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