Sentenza n. 11850/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento A) del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022, portante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, d.l. n. 78 del 2015”, unitamente agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 ad essa acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la Deliberazioni assunta dal D.G. dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1363 del 30.9.2019, portante “certificazione dei prospetti di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125”; (ii) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 769 del 5.9.2019, portante “ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018 – D.L.78 del 2015, art. 9 ter cc. 8 e 9”; (iii) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 1020 del 16.9.2019, portante “ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, ai fini delle disposizioni di cui al D.L.78 del 2015, art. 9 ter cc. 8 e 9”; (iv) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana n. 623 del 6.9./2019, portante “ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018 – D.L.78 del 2015, art. 9 ter cc. 8 e 9”; (v) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese n. 740 del 30.8.2019, portante “certificazione dei prospetti di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125”; (vi) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi n. 643 del 16.9.2019, portante “d.l. 19.6.2015, n. 78 (art. 9 ter, commi 8 e 9). certificazione dei prospetti del fatturato annuo dei fornitori di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vii) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer n. 497 del 9.8.2019, portante “certificazione degli schemi di dettaglio per fornitore del costo per acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125”; (viii) la Deliberazione assunta dal D.G. di ESTAR n. 386 del 27.9.2019, portante “certificazione dei prospetti di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e subregionali di individuazione dell'impresa fornitrice e di determinazione della quota di ripiano dovuta per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché, nuovamente, atti statali e centrali già impugnati in altro giudizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, mediante trasposizione di ricorso straordinario, il decreto della Regione Toscana che approvava gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al payback per gli anni 2015-2018 e determinava le rispettive quote di ripiano, nonché le deliberazioni delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali relative alla ricognizione e certificazione del fatturato. Sono stati inoltre riproposti i motivi già dedotti contro i decreti ministeriali e gli altri atti statali che avevano definito il quadro regolatorio nazionale, già oggetto di un distinto giudizio. I primi motivi denunciavano la violazione della disciplina sui tetti di spesa e sul payback, dei principi di buon andamento, giusto procedimento, proporzionalità, legittimo affidamento, certezza del diritto, libertà di iniziativa economica, correttezza e concorrenza, nonché difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, falsità dei presupposti e disparità di trattamento. È stata prospettata anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, per contrasto con plurimi parametri costituzionali, con la CEDU e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, chiedendo altresì la disapplicazione della normativa o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Gli ulteriori motivi riguardavano la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7-10 l. n. 241/1990, la violazione della disciplina sull'accesso e sul diritto di difesa, il contrasto con le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022, il difetto di istruttoria e motivazione e il travisamento dei fatti. La ricorrente aveva chiesto anche la riunione con il distinto giudizio relativo agli atti statali e con altri giudizi concernenti regioni diverse.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente escluso la riunione con il distinto giudizio relativo agli atti statali, poiché quest'ultimo era già stato definito con sentenza di rigetto, e ha delimitato l'oggetto del presente giudizio ai soli atti regionali e subregionali. Ha quindi accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il Collegio, la determinazione dei tetti di spesa e la certificazione del loro superamento spettano allo Stato; le aziende sanitarie e le Regioni svolgono esclusivamente attività successive, esecutive, tecniche e contabili, consistenti nella ricognizione e certificazione dei dati di fatturato, nella verifica della loro coerenza, nella formazione degli elenchi dei fornitori e nella richiesta dei pagamenti. Tali attività sono interamente vincolate e prive di margini di discrezionalità, anche tecnica, configurandosi come accertamenti matematico-contabili. Ne deriva che gli atti regionali, indipendentemente dal loro nomen iuris, non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma incidono su un rapporto paritetico avente a oggetto un'obbligazione patrimoniale. La pretesa dell'impresa a non pagare, o a pagare una somma inferiore, integra un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto; la cognizione spetta pertanto al giudice ordinario secondo il criterio del petitum sostanziale. La parte relativa agli atti statali e centrali non è stata esaminata, essendo già stata proposta e respinta nel distinto giudizio. Le misure cautelari precedentemente concesse hanno cessato ogni effetto. La richiesta di estromissione della Conferenza permanente è stata rimessa all'eventuale giudizio davanti al giudice ordinario. Le spese sono state compensate per la novità della questione. Il TAR ha indicato la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La disciplina costituisce il fondamento del sistema di determinazione dei tetti di spesa e di ripiano del relativo superamento; gli importi dovuti dai fornitori sono calcolati secondo criteri legislativi e atti statali attuativi.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011
Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei tetti di spesa sanitaria, senza che il TAR ne abbia esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario, mediante trasposizione, entro il termine perentorio previsto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
artt. 7, 8, 9 e 10 l. n. 241/1990
Invocati dalla ricorrente per contestare la mancata partecipazione procedimentale; la relativa questione non è stata esaminata nel merito.
art. 22 l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione all'accesso e al diritto di difesa; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel sistema di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici, la determinazione dei tetti e la certificazione del loro superamento spettano allo Stato, mentre Regioni e strutture del Servizio sanitario regionale svolgono attività successive di ricognizione, verifica, individuazione dei fornitori e richiesta dei pagamenti.
- Le attività regionali e subregionali di calcolo del payback, quando consistono in operazioni vincolate di ricognizione e applicazione matematica dei dati di fatturato secondo criteri stabiliti dalla legge e da atti statali, non costituiscono esercizio di potere autoritativo né implicano discrezionalità amministrativa o tecnica.
- La controversia sulla correttezza del calcolo della somma dovuta a titolo di payback sui dispositivi medici riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e, secondo il criterio del petitum sostanziale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il nomen iuris dell'atto regionale e l'eventuale indicazione della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo non modificano la natura paritetica del rapporto né il riparto di giurisdizione fondato sulla sostanza della pretesa.
- Quando gli atti statali presupposti siano già stati impugnati e definiti in un distinto giudizio, la loro riproposizione in un successivo ricorso non consente di riesaminarli; il giudizio successivo resta limitato agli atti regionali e subregionali autonomamente impugnati.
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