Cassazione Penale, Sentenza n. 30196/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva cinque motivi di ricorso in cassazione: 1) nullità dell'ordinanza originaria per omissione di elementi favorevoli non valutati dal Pubblico Ministero e dal GIP; 2) censura sulla configurabilità del reato di peculato e sul giudizio di gravità indiziaria, sostenendo che le appropriazioni sarebbero state operate da soggetti estranei (extraneus) senza sfruttare il possesso di un pubblico ufficiale (intraneus) e quindi non integrerebbero peculato; 3) vizio nella motivazione circa l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 1 e la conseguente operatività del regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.; 4) insufficienza o debolezza degli indizi a supporto del reato di associazione mafiosa (art. 416-bis), con rilievi sulla valenza probatoria delle riprese, delle intercettazioni e delle condotte familiari; 5) mancata valutazione delle esigenze cautelari alla luce della chiusura dell'impresa, della sporadicità della presenza del ricorrente e della sua posizione personale (già scontata la pena).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (doglianza relativa ad omissioni dell'attività investigativa del PM non deducibile in sede di legittimità), ha rigettato nei principi i motivi di merito (secondo e terzo motivo risultano infondati), ha ritenuto inammissibili o generici il quarto e quinto motivo. Nel dettaglio: il Collegio ha ritenuto corretta la qualificazione dell'amministratore giudiziario come pubblico ufficiale e condivisibile la ricostruzione del Tribunale che, sulla base di videoriprese, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, ha ritenuto sussistente la condizione per configurare il concorso nel reato di peculato anche con esecutori materiali privi di qualifica purché abbiano sfruttato la relazione di possesso attribuita all'amministratore; ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione circa la funzionalità delle condotte al mantenimento del controllo mafioso e la sussistenza degli indizi di partecipazione al sodalizio. Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma, in sostanza, dell'ordinanza impugnata (con i profili di conferma della misura cautelare per i reati contestati).
Norme richiamate
artt. 358 e 291, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte conferma che le doglianze relative a omissioni del Pubblico Ministero nella raccolta di elementi favorevoli non sono deducibili in sede di legittimità, essendo priva di sanzione processuale la mancata attività investigativa a favore dell'indagato; il rimedio è l'attività difensiva (art. 391-bis ss.)
art. 314 cod. pen. (peculato)
Ribadito che il peculato può essere configurato anche quando l'esecuzione materiale dell'appropriazione sia posta in essere da soggetti privi della qualifica pubblica (art. 110 c.p.), purché questi abbiano sfruttato la relazione di possesso per ragioni d'ufficio o di servizio del pubblico agente (amministratore giudiziario).
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (controllo dell'impresa, destinazione di somme anche a sodali detenuti, persistente controllo familiare) possano supportare il giudizio di gravità indiziaria relativo alla partecipazione al sodalizio mafioso e l'eventuale rilevanza dell'aggravante.
art. 110 cod. pen.
Applicato per affermare che soggetti privi della qualifica pubblica possono concorrere nel reato commesso dal pubblico ufficiale qualora vi sia cooperazione o sfruttamento della relazione di possesso di quest'ultimo.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento al regime presuntivo che facilita l'applicazione di misure cautelari per determinati reati e che il Tribunale ha ritenuto superato solo da prove solide; la Corte ha confermato che le esigenze cautelari risultano adeguatamente motivate nel caso concreto.
art. 391-bis e ss. cod. proc. pen.
Sottolineata la possibilità per la difesa di svolgere indagini difensive: la mancata attività del PM non esclude l'obbligo difensivo di attivarsi mediante questi strumenti.
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 35 e 38 (e art. 35, comma 5)
L'amministratore giudiziario è qualificato come figura pubblicistica (anche come pubblico ufficiale) con obblighi di gestione, custodia e conservazione dei beni confiscati; la Corte ha rilevato la responsabilità di tale figura quando abdica ai propri compiti.
legge n. 356 del 1992, art. 12-sexies
Riferimento alle misure di confisca in materia di prevenzione; utilizzata per ricostruire il quadro procedurale dei beni sottoposti ad ablazione.
d.P.R. n. 495 del 1992, art. 264
Citato in relazione alla richiesta del rilascio di un nuovo registro e alle vicende amministrative contestate nell'istruttoria; la Corte valuta tali atti nel contesto probatorio complessivo.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per indicare l'applicabilità delle norme di gestione di aziende sequestrate/confiscate (nomina di amministratore giudiziario e relativi compiti) anche nei procedimenti di sequestro preventivo e confisca.
Massime di principio
- Le doglianze relative a omissioni investigative del Pubblico Ministero (mancata raccolta di elementi favorevoli) non sono normalmente proponibili in cassazione; la difesa deve utilizzare gli strumenti delle indagini difensive (art. 391-bis ss.) in sede di merito.
- Il reato di peculato può integrare concorso tra pubblico ufficiale e soggetti privi di qualifica (art. 110 c.p.) quando i privati sfruttano la relazione di possesso per ragioni di ufficio o servizio del pubblico agente; in assenza di tale sfruttamento, la fattispecie più corretta può essere furto o appropriazione indebita.
- L'amministratore giudiziario di beni sequestrati/confiscati ha natura pubblicistica (talvolta qualificato come pubblico ufficiale) e obblighi di diligenza: una sua abdicazione o collaborazione con gli interessi dei soggetti sottoposti alla misura può costituire elemento decisivo per responsabilità penale.
- Per l'applicazione dell'aggravante e per il riconoscimento della partecipazione a un'associazione mafiosa è necessario un giudizio di gravità indiziaria fondato su elementi concreti (controllo operativo dell'impresa, destinazione di risorse al sodalizio, intercettazioni e riprese video); la Corte valuta la coerenza e la concatenazione logica delle risultanze probatorie.
- Le esigenze cautelari possono essere adeguatamente motivate anche quando l'impresa risulti formalmente chiusa o vi sia un procedimento di restituzione in corso: ciò che conta è la persistenza del pericolo per la conservazione dell'ordine pubblico e la reiterazione del reato, valutata tramite elementi oggettivi e presunzioni legali (art. 275 c.p.p.).
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una riconsiderazione meramente valutativa degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito; le censure devono mirare a profili di diritto o a vizi logici/giuridici della motivazione.
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