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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24007/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un avvocato, incaricato di proporre per conto di un cliente un ricorso per ottenere l’indennizzo per ingiusta detenzione, non aveva acquisito la sottoscrizione del cliente, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria del cliente ritenendo non provato il probabile esito favorevole dell’azione indennitaria se correttamente introdotta. La corte d’appello, invece, aveva accolto la domanda e condannato l’avvocato, oltre alla compagnia assicuratrice chiamata in manleva, al pagamento di una somma corrispondente all’importo che il cliente avrebbe potuto ottenere a titolo di indennizzo per l’ingiusta detenzione. La compagnia assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente invertito l’onere della prova, ponendo a carico del professionista convenuto la dimostrazione che, anche se validamente proposto, il ricorso per riparazione non avrebbe avuto probabilità di accoglimento; secondo la ricorrente, invece, spettava al cliente provare non solo la negligenza del legale, ma anche gli elementi necessari a fondare il giudizio prognostico sull’esito favorevole dell’azione omessa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1223 c.c. e 314, 315 e 643 c.p.p., lamentando che la corte d’appello avesse liquidato il danno in modo meccanico, assumendo come risarcimento l’importo massimo astrattamente conseguibile per l’indennizzo perduto, senza una concreta valutazione delle circostanze del caso e della effettiva quantificazione equitativa dell’indennizzo che sarebbe spettato nel procedimento penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della compagnia assicuratrice. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omissione o negligenza che abbia impedito l’instaurazione di un giudizio, il danneggiato deve provare non solo la condotta negligente e il nesso causale con la preclusione dell’azione, ma anche, secondo un giudizio prognostico ex ante e secondo il criterio del più probabile che non, che l’iniziativa giudiziaria avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento; nel caso specifico, tuttavia, la corte territoriale aveva correttamente valorizzato la peculiarità dell’azione per indennizzo da ingiusta detenzione, osservando che, una volta accertata l’assoluzione nel merito dell’interessato, era probabile l’accoglimento della domanda e che eventuali cause ostative, come una sua colpa o un suo dolo idonei a escludere o ridurre l’indennizzo, potevano essere fatte valere come fatto estintivo dal convenuto. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la quantificazione operata dalla corte d’appello, basata sul parametro medio giornaliero dell’indennizzo moltiplicato per i giorni di detenzione e non discostatasi da specifici elementi del caso, non era stata censurata con la necessaria indicazione di concreti fattori trascurati dal giudice di merito; inoltre, la critica tendeva a sollecitare un riesame del merito non consentito in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per contestare e poi confermare la corretta causalità giuridica e la quantificazione del pregiudizio nella responsabilità professionale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per definire la ripartizione dell’onere della prova: al cliente spetta provare condotta negligente, danno e nesso causale, oltre alla probabilità di successo dell’azione omessa

  • art. 2043 c.c.

    indicato come norma estranea alla natura dell’indennizzo per ingiusta detenzione, che non è risarcimento aquiliano

  • art. 314 c.p.p.

    richiamato come base normativa del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione

  • art. 315 c.p.p.

    richiamato per il limite massimo dell’indennizzo e per il criterio di liquidazione

  • art. 643 c.p.p.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell’equa riparazione/indennizzo

  • art. 303, comma 4, lett. c), c.p.p.

    richiamato per il parametro del termine massimo di custodia cautelare usato nel criterio aritmetico di liquidazione

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nella responsabilità professionale dell’avvocato per omessa o invalida introduzione di un giudizio, il cliente deve provare non solo la negligenza del difensore e il nesso causale con la perdita dell’azione, ma anche che l’azione omessa avrebbe avuto, secondo una valutazione prognostica ex ante e con criterio del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento.
  • L’onere di prova del convenuto sulla sussistenza di fatti ostativi o liberatori sorge soltanto dopo che sia stato accertato il nesso causale tra la condotta professionale colposa e il danno lamentato; non è corretto invertire tale sequenza ponendo sul professionista la prova dell’insuccesso dell’azione non proposta.
  • Quando il danno da responsabilità professionale deriva dalla perdita della possibilità di ottenere un indennizzo per ingiusta detenzione, la valutazione prognostica deve tener conto della natura peculiare del rimedio penale-processuale e delle possibili cause ostative alla sua concessione, comprese eventuali condotte colpose o dolose dell’interessato rilevanti ai fini dell’equa riparazione.
  • La liquidazione del danno da perdita dell’indennizzo può essere parametrata al criterio medio di calcolo dell’indennità spettante per ingiusta detenzione, purché il giudice di merito motivi in modo non arbitrario e non sia specificamente indicato, in sede di impugnazione, quali elementi concreti della vicenda sarebbero stati trascurati.
  • In cassazione non è consentito censurare la mera congruità della liquidazione se la motivazione del giudice di merito è logica e la critica non individua specifici criteri di calcolo o circostanze decisive erroneamente omessi.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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