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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31190/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un comune aveva affidato, a seguito di gara, l'esecuzione di lavori di sistemazione strutturale di una strada a una società appaltatrice, con contratto stipulato nel 2003. A seguito del collaudo emersero vizi riguardanti il sottoservizio idrico e il comune agì per il risarcimento del danno. In primo grado la società appaltatrice fu condannata al pagamento del danno e le sue domande di manleva verso il fornitore delle tubazioni furono respinte. In appello la decisione fu in parte riformata, riconoscendo una responsabilità del fornitore e, per riflesso, una manleva nei rapporti interni, ma la responsabilità dell'appaltatrice verso il comune restò ferma. La società appaltatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1669 c.c. per avere la corte territoriale individuato tardivamente la conoscenza dei vizi e, quindi, la decorrenza del termine annuale per la denuncia e del correlato termine prescrizionale; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che il guasto derivasse esclusivamente dalla cattiva qualità delle tubazioni fornite da terzi e che, essendo l'opera conforme al progetto e alle direttive del direttore dei lavori, l'appaltatrice non potesse rispondere; 3) motivazione apparente/contraddittoria, perché la sentenza di merito avrebbe attribuito rilievo alle conclusioni del c.t.u. sulla scarsa qualità dei materiali, trascurandone le conclusioni liberatorie per l'appaltatrice. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché diretti in sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che, in tema di art. 1669 c.c., la denuncia decorre dalla conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e del loro nesso causale con l'opera, valutazione riservata al giudice di merito, e che l'appaltatore risponde comunque della qualità dell'opera anche se i vizi dipendano anche da materiali forniti da terzi o da un progetto altrui, salvo l'ipotesi eccezionale del nudus minister, non allegata nel caso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Genova nella parte in cui aveva escluso la decadenza e la prescrizione dedotte dall'appaltatrice, aveva ritenuto sussistente la sua responsabilità verso il committente e aveva valutato, sul piano interno, le responsabilità del fornitore delle tubazioni e della società produttrice. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore di ciascun controricorrente, ed è stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La responsabilità dell'appaltatore per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti di edifici o immobili di lunga durata è una forma speciale di responsabilità extracontrattuale; il termine annuale per la denuncia decorre dalla scoperta intesa come acquisizione di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e del loro nesso causale con l'imperfetta esecuzione dell'opera.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato come parametro generale rispetto al quale l'art. 1669 c.c. opera come disciplina speciale.

  • art. 1655 c.c.

    L'appaltatore realizza l'opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio; perciò non è liberato dalla responsabilità verso il committente solo perché i vizi dipendano da materiali forniti da terzi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma invocata per la censura di violazione di legge, ma la Corte rileva che la doglianza mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio processuale, ma la censura non coglie la ratio della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione del fatto; il vizio di omesso esame è configurabile solo nei rigorosi limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 113 c.p.c.

    Il richiamo è ritenuto inconferente, non risultando che il giudice di merito abbia deciso secondo equità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata non è apparente né contraddittoria nei limiti rilevanti in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato come rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In ragione dell'esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità ex art. 1669 c.c., la "scoperta" dei gravi difetti coincide con il momento in cui il committente acquisisce una conoscenza obiettiva della gravità dei vizi e della loro derivazione causale dall'esecuzione dell'opera; non basta il mero sospetto, la constatazione di sintomi esterni o un generico sentore del difetto.
  • La valutazione circa il momento di effettiva conoscenza dei vizi e la conseguente decorrenza del termine annuale di denuncia è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica.
  • La responsabilità dell'appaltatore verso il committente non è esclusa dal fatto che i vizi dipendano anche da materiali forniti da terzi, né dalla circostanza che l'opera sia stata eseguita secondo il progetto o sotto la vigilanza del direttore dei lavori, perché l'appaltatore risponde comunque della qualità dell'opera salvo ipotesi eccezionali di mero esecutore materiale privo di autonomia.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o per contrapporre una diversa lettura delle risultanze tecniche alla ricostruzione compiuta dal giudice di merito.
  • La denuncia di motivazione apparente o contraddittoria è inammissibile quando la sentenza di merito abbia effettivamente esaminato il dato decisivo e abbia spiegato, anche attraverso il richiamo alla consulenza tecnica, le ragioni della propria decisione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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