Sentenza n. 1093/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a - del provvedimento prot. n. 10275 del 05.03.2026, con il quale il Comune di Sarno ha disposto il diniego dell’istanza depositata dalla ricorrente in data 24.06.2024 (n. 00007-2024, prot. n. 25251), ai fini del rilascio del p.d.c. per la “delocalizzazione edifici posti in aree a rischio idrogeologico da frana e alluvione”; b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 44897 del 08.10.2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi; c - ove e per quanto occorra, della comunicazione prot. n. 13210 del 23.03.2026. d - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per la delocalizzazione della volumetria di un rudere ubicato in area ad alto rischio idrogeologico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di permesso di costruire presentata ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 308/2004, finalizzata a delocalizzare la volumetria riferibile a un vecchio rudere inagibile e abbandonato, sito in area a rischio frana di intensità alta. Il Comune ha negato il titolo rilevando che sul fabbricato non era stato assentito alcun diritto di edificare, che l’area di destinazione consentiva soltanto interventi agro-silvo-pastorali e insediamenti funzionali agli imprenditori agricoli professionali e che la delocalizzazione da aree ad alto rischio era ammessa soltanto negli ambiti di trasformazione del P.U.C. La ricorrente ha dedotto l’incompetenza dell’organo emanante, sostenendo che il potere derogatorio spettasse al consiglio comunale, la mancata comunicazione dei motivi ostativi e la violazione della disciplina speciale sulla delocalizzazione degli edifici posti in aree a rischio idrogeologico e idraulico.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso con sentenza semplificata, ritenendo la controversia definibile ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e il provvedimento di natura vincolata. Il giudice ha considerato assorbente la ragione posta a fondamento del diniego: l’art. 1, comma 21, della legge n. 308/2004 consente di chiedere la delocalizzazione soltanto quando il richiedente sia titolare di un diritto di edificare già assentito e tale diritto non sia più esercitabile per effetto di vincoli sopravvenuti diversi da quelli urbanistici. Nel caso concreto mancava un precedente atto di assenso all’edificazione; la ricorrente disponeva, al più, di un interesse legittimo al rilascio dell’autorizzazione edilizia. Per tale ragione la fattispecie non rientrava nell’ambito applicativo della norma speciale e il diniego risultava legittimo. Le ulteriori censure, relative alla competenza e alla comunicazione dei motivi ostativi, non sono state esaminate nel merito in quanto recessive rispetto alla ragione assorbente. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, legge n. 308/2004
qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori
La disposizione presuppone l’esistenza di un diritto di edificare già assentito mediante un atto di assenso; non è sufficiente la mera aspirazione o l’interesse legittimo al rilascio del titolo edilizio. Inoltre, l’impossibilità di esercitare il diritto deve derivare da vincoli sopravvenuti diversi da quelli urbanistici.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, quando la causa risulti manifestamente infondata e siano sentite le parti.
Massime di principio
- La disciplina che consente di delocalizzare su altra area comunale un diritto edificatorio non più esercitabile richiede, quale presupposto indefettibile, che il diritto di edificare sia stato previamente assentito mediante un valido atto amministrativo.
- La mera proprietà di un’area, la presenza di un manufatto o di un rudere e l’interesse legittimo al rilascio di un permesso di costruire non equivalgono a un diritto di edificare già assentito e non consentono di invocare la delocalizzazione prevista dall’art. 1, comma 21, della legge n. 308/2004.
- L’art. 1, comma 21, della legge n. 308/2004 opera soltanto quando l’impossibilità di esercitare un diritto edificatorio già assentito dipenda da vincoli sopravvenuti diversi da quelli di natura urbanistica.
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