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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04742/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva condannato per fatti di violenza commessi nei confronti di un operante di polizia intervenuto mentre stava sottraendo la convivente alla sua condotta aggressiva. Nel provvedimento impugnato si dà conto che il ricorso si limitava a censurare la motivazione della decisione di merito senza confrontarsi con le prove acquisite e valorizzate, in particolare con la testimonianza dell'operante. È stata inoltre dedotta in modo generico l'illegittimità della sanzione, sia sotto il profilo della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., sia rispetto al diniego delle pene sostitutive, senza un effettivo confronto con le ragioni esposte nella sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi aspecifici. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva accertato i fatti sulla base della testimonianza dell'operante di polizia, e ha giudicato generica anche la doglianza sulla pena, poiché la corte territoriale aveva motivato la commisurazione della sanzione in base ai criteri dell'art. 133 c.p., alla gravità dei fatti, alla personalità dell'imputato e ai precedenti penali, oltre a spiegare il diniego delle pene sostitutive. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

    richiamato solo come riferimento al fatto tipico oggetto della giurisprudenza citata; la Corte ribadisce che l'aggressione a un pubblico ufficiale è configurabile anche quando l'agente di polizia sia fuori servizio ma si sia qualificato e vi siano i presupposti per l'esercizio delle funzioni.

  • art. 133 c.p.

    parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

    la pena è stata ritenuta correttamente determinata dalla sentenza di merito alla luce della gravità dei fatti, della personalità dell'imputato e dei precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie, tra cui la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure generiche contro la sentenza impugnata senza un confronto puntuale con la motivazione e con le prove poste a base della decisione.
  • La deduzione di vizi sulla valutazione del compendio probatorio richiede un confronto specifico con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; la mera contestazione assertiva non è sufficiente.
  • La doglianza sulla dosimetria della pena deve misurarsi con la motivazione della sentenza, specie quando il giudice abbia richiamato i criteri dell'art. 133 c.p. e spiegato il diniego di benefici o pene sostitutive.
  • Gli ufficiali e agenti di polizia possono considerarsi in servizio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale, anche quando siano fuori dal servizio, se ricorrono i presupposti di legge e si siano qualificati come tali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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