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Sentenza

Sentenza n. 4923/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa misura sospensiva del Decreto n. 573 del 9.02.2023, posizione n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto - 7° Divisione - 1° Sezione, notificato in data 13.02.2023 con il quale non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio "Le infermità A) - Spondiloartrosi del rachide cervicale e discopatie multiple con segni elettromiografici di sofferenza radicolare cronica"; B) - "Spondiloartrosi del rachide lombare e discopatie multiple con segni elettromiografici di sofferenza radicolare cronica" sofferte dal Sottocapo 1^ Classe Scelto Qualifica Speciale MM -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a Rieti (RI)", con conseguente diniego del diritto del ricorrente alla liquidazione dell'equo indennizzo, nonchè del parere negativo n. -OMISSIS-del 6.02.2023 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, parimenti notificato in data 13.02.2023 e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o sequenziale. Con riserva di integrare richieste istruttorie.

Giustizia amministrativa202305831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, nonché il presupposto parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e il conseguente decreto ministeriale, deducendo eccesso di potere per errore e carenza dei presupposti di fatto, erronea o omessa valutazione, travisamento, difetto e insufficienza dell’istruttoria ed errore nel metodo di accertamento. Il Comitato aveva escluso la dipendenza dal servizio di spondiloartrosi e discopatie multiple del rachide cervicale e lombare, ritenendole riconducibili a fattori degenerativi, costituzionali e all’usura connessa all’età, nonché escludendo la presenza di traumi o microtraumi e di condizioni di servizio particolarmente gravose. Il ricorrente ha contestato tali conclusioni evidenziando che i primi sintomi erano insorti quando aveva 27 anni, che il rapporto informativo dell’Amministrazione descriveva una lunga serie di attività fisicamente gravose ed eccentriche rispetto alle mansioni formalmente amministrative — movimentazione manuale di carichi, servizi di manovalanza, turni prolungati in posizione eretta, attività all’aperto in condizioni climatiche severe, servizi di bordo, posture incongrue e movimentazione di pesanti faldoni — e che tali circostanze potevano avere avuto almeno un ruolo concausale nell’insorgenza o nell’aggravamento delle patologie. È stata inoltre censurata la mancata valutazione del rapporto informativo e l’assenza di approfondimenti sulla documentazione clinica antecedente alle diagnosi del 2021.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il parere del Comitato di Verifica sia il decreto ministeriale consequenziale. Il Collegio ha riconosciuto l’ampia discrezionalità tecnica del Comitato nell’accertamento medico-legale del nesso causale, ma ha precisato che anche tale parere deve rispettare l’obbligo di motivazione completa e intellegibile previsto dall’art. 3 l. 241/1990, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Nel caso concreto, il Comitato non aveva adeguatamente esaminato il rapporto informativo proveniente dalla stessa Amministrazione datrice di lavoro, che descriveva attività prolungate e potenzialmente usuranti, ulteriori rispetto ai compiti ordinari della qualifica. Tali elementi erano rilevanti per valutare l’eventuale efficacia concausale del servizio e non potevano essere esclusi con l’apodittica qualificazione delle mansioni come ordinarie o con il mero richiamo a fattori degenerativi e all’età. Il riferimento all’usura derivante dall’età risultava inoltre non coerente con la documentazione attestante l’insorgenza dei disturbi in età giovanile. Il giudice non ha accertato direttamente la dipendenza delle infermità dal servizio, ma ha rilevato la necessità di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione amministrativa, conformemente ai principi enunciati nella sentenza. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. 461/2001

    Disciplina l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il conseguente accesso all’equo indennizzo.

  • art. 10 d.P.R. 461/2001

    Attribuisce al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il compito di esprimere il parere medico-legale sul nesso causale tra infermità e fattori di servizio.

  • art. 3 l. 241/1990

    “presupposti di fatto” e “ragioni giuridiche” che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione “in relazione alle risultanze dell’istruttoria”

    Impone anche ai pareri del Comitato una motivazione completa e intellegibile, fondata sull’esame effettivo degli elementi istruttori rilevanti.

Massime di principio

  • La discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non esonera l’organo dall’obbligo di motivare il parere in modo completo, intellegibile e coerente con tutte le risultanze istruttorie rilevanti.
  • Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il Comitato deve esaminare specificamente le modalità concrete di svolgimento del servizio, anche quando esse risultino da rapporti informativi provenienti dalla stessa Amministrazione datrice di lavoro, e non può limitarsi al dato formale della qualifica o delle mansioni ordinarie.
  • La presenza di fattori degenerativi o costituzionali e la compatibilità della patologia con l’età del dipendente non consentono, da sole, di escludere il nesso con il servizio quando siano documentate attività gravose, posture incongrue, movimentazione di carichi o microtraumi potenzialmente idonei a svolgere un’efficacia concausale.
  • L’omessa valutazione di circostanze fattuali potenzialmente rilevanti per l’insorgenza o l’aggravamento dell’infermità integra difetto di istruttoria e carenza motivazionale del parere e del conseguente provvedimento di diniego, imponendone l’annullamento e la riedizione del potere amministrativo.
  • Un rapporto informativo dell’Amministrazione che descriva le effettive condizioni di servizio del dipendente costituisce elemento istruttorio qualificato e non può essere superato mediante affermazioni generiche sull’ordinarietà delle mansioni o sull’assenza di condizioni gravose, senza una specifica confutazione.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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