Ordinanza n. 595/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) dell’“intimazione di pagamento n. 09720259055003427/000” notificata in data 10.09.2025 contenente la richiesta dell’importo di euro 297.103,62 (doc. 1); b) della “cartella di pagamento n. 09720230210359563000”, richiamata nella citata intimazione di pagamento, contenente la richiesta dell’importo di euro 296.434,26 a titolo di oneri di urbanizzazione L. 10/77 - DPR 380/2001 mai notificata personalmente al ricorrente; c) dell’“ordinanza ingiunzione n. 256 del 17.06.2020 per recupero somme dovute per oneri di urbanizzazione secondaria oltre interessi” mai notificata personalmente al ricorrente (doc. 2); e di ogni atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per euro 297.103,62, cartella di pagamento per oneri di urbanizzazione e ordinanza ingiunzione per il recupero di somme dovute
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’intimazione di pagamento notificata il 10 settembre 2025, la cartella di pagamento richiamata nell’intimazione e l’ordinanza ingiunzione comunale relativa al recupero di oneri di urbanizzazione secondaria, deducendo in particolare la mancata notificazione personale della cartella e dell’ordinanza ingiunzione. La difesa erariale ha prodotto la prova della notificazione della cartella in data 20 ottobre 2023. Il ricorso cautelare mirava quindi a paralizzare la riscossione e a contestare, tramite l’intimazione, anche vizi riferibili ad atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha rilevato che la cartella era stata notificata il 20 ottobre 2023, sicché la sua impugnazione risultava tardiva. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’intimazione di pagamento, quale atto sollecitatorio posto a valle della procedura esecutiva, non può essere impugnata per far valere vizi propri di un atto precedente, quale la cartella esattoriale, autonomamente impugnabile e ritualmente notificata. Quanto ai vizi propri dell’intimazione, il Collegio ha ritenuto, in sede cautelare e prima facie, che non apparissero sussistenti, poiché l’atto risultava sufficientemente motivato mediante il riferimento alla cartella di pagamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle amministrazioni resistenti, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, respinta dal TAR per l’insufficienza del fumus boni iuris.
l. 10/1977
Richiamata quale fonte degli oneri di urbanizzazione oggetto della riscossione.
d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione agli oneri di urbanizzazione richiesti con la cartella di pagamento.
Massime di principio
- L’impugnazione di un’intimazione di pagamento non consente, di regola, di far valere vizi propri di una cartella di pagamento precedente, quando quest’ultima sia autonomamente impugnabile e sia stata ritualmente notificata.
- La cartella di pagamento assolve sostanzialmente alla duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di precetto; la sua notificazione fa decorrere il termine per la relativa impugnazione.
- La prova della notificazione della cartella in una data anteriore alla proposizione del ricorso determina la tardività dell’impugnazione della cartella stessa.
- L’intimazione di pagamento può ritenersi sufficientemente motivata mediante il riferimento alla cartella di pagamento cui essa rinvia, salvo l’accertamento di specifici vizi propri dell’intimazione.
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