Sentenza n. 4384/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio rigetto maturato sulla istanza di accesso agli atti del 30.01.2026 inoltrata al Comune di Teverola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 30 gennaio 2026 relativa alla pretesa di pagamento del canone idrico per l'anno 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (utente del servizio idrico)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio, destinatario di una richiesta comunale di pagamento di euro 9.772,00 per il servizio idrico integrato relativo all'anno 2023, ha presentato al Comune un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. L'istanza riguardava, tra l'altro, il contratto di fornitura, la situazione dei pagamenti, gli avvisi di accertamento e le relative notifiche, le fatture, i solleciti, gli atti di pignoramento, gli atti interruttivi della prescrizione, le letture del contatore, i verbali di sopralluogo e manutenzione, le fotografie e il libretto metrologico del misuratore, nonché gli atti relativi alle tariffe e alla depurazione. Il Comune è rimasto silente. Il ricorrente ha dedotto la propria legittimazione e l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, essendo la documentazione necessaria per ricostruire l'iter seguito dall'amministrazione nell'adozione e notificazione degli atti funzionali alla riscossione della pretesa creditoria e per valutare l'eventuale esercizio di iniziative difensive.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto di accesso. La documentazione richiesta è collegata alla posizione del condominio quale soggetto passivo della pretesa creditoria comunale e sussiste pertanto l'interesse diretto, concreto e attuale previsto dall'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. L'accesso è funzionale alla verifica preventiva della correttezza e legittimità dell'attività amministrativa, compresa l'adozione e la notificazione degli atti di accertamento, e non richiede che sia già pendente un giudizio di impugnazione né è escluso dalla possibilità di acquisire la documentazione nell'eventuale successivo processo. Il silenzio dell'amministrazione ha leso l'interesse conoscitivo e impedito la verifica dell'operato comunale. Il Comune è stato ordinato di esibire la documentazione richiesta, oppure di attestare l'inesistenza o il mancato possesso degli atti, consentendo l'estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per assicurare l'effettività della tutela, il TAR ha nominato sin d'ora, in caso di inerzia, il Prefetto di Caserta o un dirigente da lui delegato quale commissario ad acta, con ulteriori trenta giorni per l'esecuzione. Le spese sono state compensate, anche perché parte della documentazione avrebbe potuto essere già nella disponibilità del condominio e non era stata fornita una specifica motivazione sulla sua indisponibilità.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale
Il soggetto destinatario di una pretesa creditoria dell'amministrazione è legittimato ad accedere agli atti dell'iter procedimentale relativo all'adozione e notificazione degli atti di riscossione, quando la conoscenza sia funzionale alla tutela della propria posizione giuridica.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio
La sentenza di condanna può imporre le misure necessarie a rendere effettiva la tutela della situazione giuridica accertata, inclusa l'esibizione documentale.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza
Il giudice può nominare già nella sentenza di cognizione un commissario ad acta, destinato a operare dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
Massime di principio
- Il soggetto destinatario di una pretesa creditoria della pubblica amministrazione ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi all'adozione, notificazione e riscossione della pretesa, quando la conoscenza sia necessaria per verificare la correttezza dell'azione amministrativa e valutare le proprie difese.
- L'accesso difensivo può essere esercitato in funzione preventiva e prodromica rispetto a un eventuale giudizio: non è necessario che sia già stata proposta un'impugnazione e l'accesso non è escluso dalla possibilità di acquisire successivamente i documenti nel processo.
- In presenza dell'accoglimento di una domanda di accesso, il giudice può ordinare all'amministrazione di esibire i documenti, ovvero di attestare la loro inesistenza o il mancato possesso, consentendo l'estrazione di copia.
- Il giudice amministrativo può nominare già in sede di cognizione un commissario ad acta, con efficacia dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per eseguire la sentenza, al fine di assicurare l'effettività della tutela.
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