Sentenza n. 5061/2026 - Napoli, Sezione 1
per il risarcimento del danno e l’equo indennizzo per patologie dipendenti da causa di servizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che aveva negato la dipendenza da causa di servizio dell'ernia iatale con esofagite e della gastropatia erosiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale, notificato nel 2016, deducendo: la violazione del termine di conclusione del procedimento; l'omessa o inadeguata valutazione della documentazione medica della Commissione Ospedaliera Centrale di Roma e della Commissione Medico Ospedaliera di Caserta, che avrebbe riconosciuto o ritenuto rilevanti alcune infermità; la mancata pronuncia sulla richiesta di equo indennizzo relativa alle patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio. Il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto del ricorso e l'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il superamento del termine di conclusione del procedimento, non qualificato dalla legge come perentorio e non assistito da una sanzione decadenziale, costituisca una mera irregolarità non viziante, eventualmente rilevante soltanto ai fini di un distinto pregiudizio da ritardo. Quanto al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, il Collegio ha affermato che esso esprime discrezionalità tecnica e può essere sindacato soltanto per carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza, travisamento o mancata considerazione di circostanze decisive; il sindacato giudiziale può verificare coerenza, correttezza del criterio tecnico e attendibilità razionale dell'applicazione, senza sostituire la valutazione del giudice a quella dell'organo tecnico. Nel caso concreto, il parere è stato ritenuto puntuale, chiaro e coerente: l'ernia iatale è stata ricondotta a fattori costituzionali e la gastropatia erosiva non è stata collegata a condizioni di servizio specifiche, gravose, eccezionali o stressogene. Il ricorrente non ha fornito la prova di fatti di servizio eccedenti il normale stress e la normale usura dell'attività di polizia, idonei a rendere plausibile il nesso eziologico. La documentazione medica prodotta non è stata ritenuta sufficiente a confutare il parere del Comitato, cui il d.P.R. 461/2001 attribuisce la competenza esclusiva e la cui valutazione costituisce sintesi dei precedenti giudizi sanitari. Infine, la censura relativa all'equo indennizzo è stata ritenuta priva di fondamento poiché l'Amministrazione ha dimostrato l'avvenuta liquidazione delle somme mediante separato decreto, senza specifiche contestazioni del ricorrente. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. 461/2001
Disciplina l'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nell'ambito del procedimento seguito dal ricorrente.
art. 3 d.P.R. 461/2001
Disciplina l'avvio della procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
Massime di principio
- Il superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo non determina l'illegittimità del provvedimento quando il termine non sia espressamente qualificato come perentorio e non sia prevista, per la sua inosservanza, una sanzione decadenziale o la perdita del potere amministrativo; il ritardo può eventualmente rilevare sul diverso piano della responsabilità o del danno da ritardo.
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, ha funzione di sintesi e superiore valutazione dei precedenti giudizi medico-sanitari ed è vincolante per l'Amministrazione, salvo il motivato riesame da parte dello stesso Comitato.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali del Comitato di verifica può verificare la coerenza e correttezza del criterio tecnico, il procedimento applicativo, la motivazione e l'attendibilità razionale della conclusione alla luce di dati scientifici o tecnici, ma non può sostituire la valutazione del giudice a quella dell'organo amministrativo competente.
- Per contestare efficacemente il diniego del riconoscimento della causa di servizio occorre allegare e provare fatti specifici ed eccezionali verificatisi durante il servizio, eccedenti il normale stress e la normale usura dell'attività lavorativa, idonei a rendere credibile un nesso causale o concausale efficiente e determinante con la patologia.
- La documentazione medica di parte, se priva di una specifica e argomentata valutazione sulla dipendenza della patologia dal servizio, non è di per sé sufficiente a superare il parere tecnico del Comitato di verifica, anche quando provenga da commissioni mediche intervenute anteriormente.
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