Cassazione Penale, Sentenza n. 11601/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Alfano impugnava la conferma di condanna per detenzione e cessione di marijuana (art. 73, co.5 DPR 309/1990). Ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione perché i giudici di merito avrebbero dedotto la destinazione allo spaccio solo dal quantitativo e dal rinvenimento di 160 euro, senza prove di effettiva cessione o scambio denaro/sostanza, sostenendo che si trattasse di consumo comune; (2) nullità per mancata ammissione del giudizio abbreviato condizionato: il GIP avrebbe negato il rito nonostante la necessità di escutere due testi ritenuti necessari, mentre in dibattimento questi testi sono poi stati escussi, e se ammesso il rito abbreviato la pena sarebbe stata ridotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale logica e coerente: gli agenti intervennero al momento della cessione, il compratore (Cordato) confermò di aver ricevuto la sostanza a seguito di offerta, la cessione è penalmente rilevante anche se gratuita; inoltre erano presenti banconote di piccolo taglio e altra droga occultata in quantità superiore all'uso personale. Il ricorrente non ha confrontato criticamente tali argomentazioni come richiesto dall'art. 581 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha giudicato manifestamente infondato il motivo: l'ammissione del rito abbreviato condizionato richiede che la prova richiesta sia integrativa (novità e decisività) e non meramente sostitutiva; i testi richiesti erano sostitutivi dell'esistente materiale probatorio e, comunque, furono poi escussi in dibattimento per altre esigenze istruttorie. In virtù della Cassazione n.186/2000 della Corte costituzionale e non ravvisando innocente approssimazione, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990
La norma incrimina la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha interpretato che la cessione è penalmente rilevante anche se avvenuta a titolo gratuito
Codice di procedura penale
Obbligo per il ricorrente in cassazione di confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mancata critica argomentata comporta inammissibilità
Codice di procedura penale
L'ammissione del giudizio abbreviato condizionato richiede che la prova richiesta sia integrativa (novità e decisività) e non sostitutiva del materiale probatorio già acquisito
Codice di procedura penale
Norme richiamate dal ricorrente in relazione a presunte nullità processuali per mancata ammissione del rito abbreviato; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi di nullità
Codice di procedura penale
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto spese processuali e versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende
Corte costituzionale
sentenza 13/06/2000, n. 186
Richiamata per valutare l'eventuale esenzione dalle sanzioni in caso di inammissibilità non 'colpevole'; la Corte di cassazione ha ritenuto però assente la causa esimente e ha applicato le sanzioni economiche
Massime di principio
- La mera quantità di droga non è l'unico elemento valutabile, ma la somma di circostanze (intervento al momento della cessione, dichiarazione dell'acquirente, banconote di piccolo taglio, ulteriore sostanza occultata) può legittimare la qualificazione come detenzione a fini di spaccio
- La cessione di droga è penalmente rilevante anche se non è stato ancora consegnato il prezzo o anche se avvenuta a titolo gratuito
- Per ottenere l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato la prova richiesta dall'imputato deve essere integrativa: deve presentare i requisiti di novità e decisività rispetto al materiale probatorio già raccolto; prove meramente sostitutive non giustificano il rito
- In Cassazione il ricorrente deve confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata (art. 581 c.p.p.); argomentazioni generiche o rinnovazioni di fatto senza critica motivata possono determinare l'inammissibilità
- La declaratoria di inammissibilità comporta oneri economici (spese processuali e possibile versamento alla Cassa delle ammende) salvo che non sia dimostrabile l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza costituzionale
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