Cassazione Penale, Ordinanza n. 06904/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Avellino: in particolare, aveva riqualificato il reato contestato al capo 2) nella fattispecie di cui agli artt. 624 e 625, comma 2, c.p. e aveva rideterminato la pena, confermando nel resto la responsabilità. L'unico motivo dedotto era formulato come violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha rilevato che esso si risolveva in deduzioni generiche, prive delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto, quindi non scrutinabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non consentito in sede di legittimità, anche perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e completa nel rispondere alle deduzioni difensive e nell'illustrare le ragioni della responsabilità dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il ricorso deve contenere specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste; deduzioni generiche non sono idonee a sorreggere il motivo in sede di legittimità.
artt. 624 e 625, comma 2, c.p.
La sentenza di appello ha riqualificato il fatto in questa fattispecie e ha rideterminato la pena conseguente.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e fondato su precise ragioni di diritto e su dati fattuali pertinenti; non sono ammissibili censure meramente assertive o generiche.
- Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e completa che risponde alle obiezioni difensive, la Cassazione non può sostituire a tale valutazione una rivalutazione di merito mascherata da vizio di legittimità.
- La mera deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, se non accompagnata da argomentazioni concrete e puntuali, determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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