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Sentenza

Sentenza del 09/02/2018 n. 779 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Violazioni tributarie e sanzioni - Cartella di pagamento - IRPEF - Decadenza dalla rateizzazione - Versamento di rate effettuato con lieve ritardo - Applicazione dell'art. 13, co. 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 471/1997 - Omesso versamento - Non sussiste - Principio di lealtà e collaborazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la decadenza dalla rateizzazione e le sanzioni applicate per il mancato o tardivo versamento di una rata IRPEF. Il pagamento era stato effettuato con un ritardo lieve, pari a sette giorni rispetto alla scadenza della rata successiva. La questione consisteva nello stabilire se tale ritardo integrasse un omesso versamento, con applicazione della sanzione ordinaria, oppure un semplice tardivo pagamento, soggetto alla riduzione prevista dall'art. 13, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997.

La decisione

La contestazione del contribuente è stata accolta. Il giudice ha ritenuto che un ritardo di soli sette giorni non costituisca omesso versamento, ma tardivo pagamento. Le due fattispecie non possono essere assimilate, poiché il versamento è comunque avvenuto entro un periodo breve e compatibile con il principio di lealtà e collaborazione tra Fisco e contribuente. Deve quindi applicarsi la sanzione ridotta a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, prevista per i versamenti effettuati entro quindici giorni dalla scadenza, anziché la sanzione prevista per l'omesso versamento o la decadenza automatica dalla rateizzazione.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 471/1997

    La sanzione è ridotta a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo nell'ipotesi in cui il versamento sia effettuato entro quindici giorni dalla scadenza.

    La norma distingue il tardivo pagamento dall'omesso versamento e impone, per i pagamenti eseguiti entro quindici giorni dalla scadenza, l'applicazione di una sanzione proporzionata e ridotta. Nel caso concreto, il ritardo di sette giorni è stato considerato lieve e non idoneo a determinare l'omesso versamento o la decadenza dalla rateizzazione.

Massime di principio

  • Un pagamento effettuato con un ritardo breve non dovrebbe essere automaticamente equiparato a un omesso versamento: occorre distinguere tra mancato pagamento e pagamento tardivo.
  • Per i versamenti eseguiti entro quindici giorni dalla scadenza, deve essere valutata l'applicazione della sanzione ridotta prevista dall'art. 13, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997.
  • La decadenza da una rateizzazione non dovrebbe essere applicata in modo sproporzionato quando il contribuente ha comunque adempiuto in tempi ravvicinati e il ritardo è lieve.
  • Il principio di lealtà e collaborazione tra Fisco e contribuente impone di considerare la concreta entità del ritardo e il comportamento complessivo del contribuente.
  • La valutazione va effettuata caso per caso, verificando la durata del ritardo, l'effettivo pagamento della rata e la disciplina specifica applicabile alla rateizzazione.

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