Cassazione Penale, Sentenza n. 24255/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il curatore fallimentare impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP nei confronti della società Calor Service S.r.l. (con riferimento a Musumeci Carmelo indagato per indebita compensazione, art. 10‑quater D.lgs. 74/2000). Il motivo sosteneva la violazione di legge (art. 321 c.p.p., art. 318 D.lgs. 14/2019 e art. 12‑bis D.lgs. 74/2000) perché, essendo intervenuto il fallimento anteriore al sequestro, i beni non sarebbero stati più nella disponibilità dell'amministratore ma del curatore: mancando il periculum in mora non sarebbe stato possibile il sequestro impedìtivo e la procedura concorsuale dovrebbe prevalere su quella cautelare. Il ricorso richiamava il contrasto giurisprudenziale sulla questione e chiedeva l'annullamento o, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che il difensore/procuratore speciale ha presentato rinuncia al ricorso a seguito del dissequestro della società autorizzato dal GIP (documento allegato). La Corte ha inoltre rilevato che la questione era già stata rimessa alle Sezioni Unite. Per l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, richiamando la giurisprudenza secondo cui in questa ipotesi non è dovuto il versamento alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Norma sul sequestro probatorio/impeditivo; richiamata in relazione al requisito del periculum in mora per l'adozione del sequestro preventivo
art. 318 D.lgs. 14/2019
Richiamato in relazione alle norme processuali sulla procedura cautelare e alla verifica dei presupposti del sequestro
art. 12‑bis D.lgs. n. 74/2000
Norma connessa ai reati tributari e alla disciplina della confisca per equivalente, richiamata nella valutazione della possibilità di sequestro finalizzato alla confisca
art. 616 c.p.p. (modificato dalla legge 23/06/2017 n.103)
Richiamato con riguardo alle conseguenze della sopravvenuta carenza di interesse: la Corte sottolinea che, in tali ipotesi, il ricorrente può essere condannato alle sole spese processuali e non al versamento alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- Se il fallimento della persona giuridica è intervenuto prima del sequestro, i beni passano nella disponibilità del curatore: ciò può ridurre o escludere il periculum in mora necessario per un sequestro impeditivo nei confronti della società
- Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente può essere comunque esperibile nei confronti della persona fisica responsabile (ad es. amministratore) anche se la persona giuridica è fallita, ma la questione è controversa e dipende dall'orientamento giurisprudenziale
- Esiste contrasto giurisprudenziale: alcuni orientamenti ammettono la prevalenza della misura cautelare di sequestro anche dopo l'apertura della procedura concorsuale quando si tratta di beni soggetti a confisca obbligatoria; altri privilegiano la tutela della procedura concorsuale
- Se il ricorrente rinuncia all'impugnazione dopo che è intervenuto un dissequestro o altra circostanza estintiva dell'interesse, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e il ricorrente può essere condannato alle sole spese processuali
- In casi simili è prudente: verificare immediatamente lo stato della disponibilità dei beni (provvedimenti di fallimento, nomina curatore, eventuale dissequestro), valutare l'opportunità di azioni contro la persona fisica per confisca equivalente e considerare la possibilità di rimessione alle Sezioni Unite se sussiste contrasto giurisprudenziale consolidato
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