Sentenza n. 4441/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento • del Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale, m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0000716.15-05-2026, recante conferma, ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. 241/1990, del diniego di accesso opposto al Dott. Ersilio Mancuso con riferimento all’istanza prot. n. 4048 del 28 gennaio 2026, successivamente reiterata in data 26 febbraio 2026, prot. n. 10628; • del precedente provvedimento di diniego dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Decreto n. 273 del 4 febbraio 2026, nonché della nota di conferma prot. n. 11260 del 2 marzo 2026, in quanto atti presupposti e per quanto ancora lesivi; • di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi eventuali atti istruttori interni e/o opposizioni dei controinteressati, ove esistenti, con espressa riserva di motivi aggiunti. E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del Ricorrente a prendere visione ed estrarre copia integrale, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, dei documenti richiesti con istanza del 28 gennaio 2026, e segnatamente: dell’esposto in base al quale è stata disposta l’ispezione amministrativo-contabile comunicata con atto prot. n. 0056947 del 27 ottobre 2025, completo di eventuali allegati e dei dati identificativi degli autori; della lettera di incarico all’unità di personale che ha svolto l’attività ispettiva prot. n. 54975 del 14 ottobre 2025; della relazione conclusiva sugli esiti dell’attività ispettiva, completa delle parti oscurate; nonché di ogni altro atto o documento relativo alla suddetta attività ispettiva, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione e rilascio della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego confermato dell’accesso agli atti dell’ispezione amministrativo-contabile avviata nei confronti dell’istituto diretto dal ricorrente, inclusi esposto e allegati, lettera d’incarico, relazione ispettiva e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego originario del 4 febbraio 2026 e la conferma del 15 maggio 2026, successiva alla decisione favorevole della Commissione per l’accesso del 28 aprile 2026, relativa all’istanza del 28 gennaio 2026, reiterata il 26 febbraio. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 22, 24, comma 7, e 25, comma 4, e dell’art. 3 della l. 241/1990, sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale, quale dirigente dell’istituto sottoposto a ispezione, a conoscere documenti specificamente individuati per tutelare il diritto di difesa, la reputazione e l’onore; 2) erronea prevalenza della riservatezza del segnalante, in assenza di un diritto generale all’anonimato e di elementi concreti sul rischio di ritorsioni; 3) erroneo richiamo a un precedente del TAR Lombardia e mancato bilanciamento concreto alla luce della successiva giurisprudenza; 4) difetto aggravato di motivazione, contraddittorietà e sviamento del provvedimento confermativo, che avrebbe introdotto una tutela assimilabile al whistleblowing senza che la segnalazione fosse stata trattata secondo il d.lgs. 24/2023. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e contestato l’interesse all’accesso, anche perché l’ispezione era stata archiviata; in subordine ha invocato la disciplina del whistleblowing.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, estranea all’adozione del diniego e non titolare di un interesse alla riservatezza inciso dall’accesso. Ha accolto in parte il ricorso contro il diniego dell’amministrazione scolastica: l’interessato a un procedimento ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere gli atti utilizzati dall’amministrazione, compreso il contenuto dell’esposto e dei relativi allegati, la lettera d’incarico, la relazione e gli altri documenti detenuti, anche se l’ispezione si è conclusa con l’archiviazione. Non ha invece riconosciuto un accesso automatico all’identità del segnalante: il ricorrente non ha dimostrato una specifica utilità difensiva del dato identificativo, distinta dall’interesse a conoscere i fatti, né circostanze concrete quali la falsità della segnalazione o un’azione già prospettata contro l’autore. Ha quindi annullato il diniego e ordinato di consentire, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’accesso ai documenti effettivamente detenuti, oscurando il nominativo, i dati personali e gli elementi identificativi del segnalante; l’oscuramento non deve rendere incomprensibile il nucleo fattuale della segnalazione. La pretesa di conoscere l’identità del segnalante è stata respinta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a pagare € 1.500, oltre accessori di legge se dovuti; spese compensate nei confronti della Presidenza del Consiglio.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
L’art. 22, comma 1, lett. a) e lett. b), legge n. 241 del 1990 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a coloro che vantano “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti; il soggetto sottoposto a ispezione soddisfa tale requisito rispetto agli atti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Inoltre, anche nel caso in cui l’accesso possa interferire con l’esigenza di tutela della riservatezza di terzi, esso “deve comunque essere garantito” laddove la conoscenza del documento “sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, con la precisazione che qualora il documento contenga “dati sensibili o giudiziari”, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” (art. 24, comma 7).
La riservatezza di terzi non esclude l’accesso quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla tutela giuridica dell’istante; per i dati identificativi del segnalante occorre però verificare una specifica utilità difensiva, non automaticamente inclusa nell’accesso al contenuto della segnalazione.
art. 24 Cost.
La parte ricorrente ha infatti sufficientemente argomentato un proprio interesse diretto, concreto ed attuale, quanto meno strumentale e collegato alla attività di dirigente scolastico, alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante collegata ai documenti oggetto dell’istanza ostensiva, consistente, in particolare, nell’interesse al proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.) e alla protezione della propria reputazione, potendo il ricorrente valutare l’opportunità di intraprendere azioni legali a tutela dei propri diritti, essendo il dirigente scolastico dell’istituto coinvolto dall’attività ispettiva.
Il diritto di difesa concorre a fondare l’interesse qualificato all’accesso agli atti ispettivi quando l’istante è direttamente coinvolto nell’attività di controllo e deve poter valutare eventuali iniziative a tutela dei propri diritti.
Massime di principio
- Chi è direttamente interessato da un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato ad accedere ai documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, inclusi gli atti di iniziativa, quali esposti, denunce e segnalazioni, purché la richiesta sia collegata a una situazione giuridicamente tutelata.
- La conclusione di un’ispezione con archiviazione non fa venir meno, di per sé, l’interesse all’accesso agli atti che l’hanno avviata e svolta, poiché l’interessato può avere necessità di conoscere i fatti rappresentati e valutarne la rilevanza per la tutela dei propri diritti.
- La disciplina speciale del whistleblowing non può essere applicata per assimilazione a una segnalazione se non risulta che essa sia stata acquisita, trattata e conservata secondo il relativo regime e non siano stati indicati elementi concreti che ne giustifichino l’applicazione.
- L’accesso al contenuto di una segnalazione non comporta automaticamente il diritto di conoscerne l’autore. L’identità del segnalante è ostensibile solo se l’istante dimostra una specifica e concreta necessità difensiva ulteriore rispetto all’interesse a conoscere i fatti; in mancanza, va consentito l’accesso con oscuramento dei dati identificativi, senza rendere incomprensibile il nucleo fattuale della segnalazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 168/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 15553/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →