Ordinanza n. 676/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Deliberazione di Giunta del Comune di Castellaneta n. 94 datata 26.03.2025, pubblicata all'Albo Pretorio dal 28.03.2025 per 15 giorni consecutivi, non notificata, avente ad oggetto “Sentenza Consiglio di Stato 4481/2024. Procedura selettiva finalizzata all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive del territorio costiero del Comune di Castellaneta. Presa d'atto del Decreto-Legge 16 settembre 2024 n. 131. Indirizzi operativi”; b) della Determinazione n. 904 datata 24.04.2025 a firma del Responsabile dell'Area 3 - Pianificazione territoriale, manutenzione, edilizia privata, agricoltura e attività produttive - del Comune di Castellaneta, pubblicata sulla piattaforma “Traspare” in data 28.04.2025, avente ad oggetto “approvazione dello schema di bando di gara e dei relativi allegati per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime” nonché di tutti gli allegati di gara e, in particolare: della Determina di nomina del R.U.P.; del bando di gara; del D.G.U.E.; del manuale operativo; dell'all. A - domanda di partecipazione; dell'all. B - attestato sopralluogo; dell'all. C - patto di integrità; dell'all. D - schema di concessione; dell'all. F - elaborati grafici; dell'all. G - elementi di valutazione dell'offerta tecnica; dell'all. H - offerta economica; c) di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali e in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, della D.G.C. n. 66 del 22.03.2024, della Determinazione Dirigenziale n. 710 del 08.05.2024, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 dell'11.10.2024 e dell'allegato “Schema di convenzione per supporto tecnico-scientifico per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Castellaneta” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LISEABEACH S.R.L.S. il 07/01/2026: della Determinazione n. 2299 datata 16.10.2025 a firma del Dirigente dell’Area 3 – Pianificazione Territoriale, Manutenzione, Edilizia Privata, Agricoltura e Attività Produttive - del Comune di Castellaneta avente ad oggetto: “Approvazione modifiche allo schema di bando di gara e relativi allegati già approvati con Determinazione Dirigenziale n. 904 del 24/04/2025, in adeguamento alla D.G.C. n. 236 del 23/06/2025 ed alla D.G.C. n. 327 del 17/09/2025, per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime” pubblicata sulla piattaforma “Traspare” in data 21.10.2025 nonché di tutti gli allegati di gara e, in particolare: del bando di gara; del manuale operativo; dell’all. A – domanda di partecipazione; dell’all. B – attestato sopralluogo; dell’all. C – patto di integrità; dell’all. D – schema di concessione; dell’all. F – elaborato grafico; dell’all. G – elementi di valutazione dell’offerta tecnica; dell’all. H – offerta economica; del DGUE; di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di indizione e modifica della procedura selettiva per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale, la determinazione di approvazione dello schema di bando e dei relativi allegati, nonché, con motivi aggiunti, la successiva determinazione recante modifiche agli atti di gara. Ha inoltre contestato gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti, ma il Collegio ha ritenuto necessario verificare le modalità e i criteri utilizzati dal Comune per individuare e localizzare i lotti da concedere, il rispetto dei criteri stabiliti dal Piano Regionale delle Coste e delle relative norme tecniche di attuazione, nonché le concrete caratteristiche e l'idoneità dei lotti rispetto alle finalità funzionali e alle esigenze strutturali previste dal bando. Devono essere chiariti anche l'allaccio dei lotti alla rete fognaria e all'acquedotto e la loro accessibilità dalla viabilità pubblica o la possibilità di collegamento alla stessa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione e ha disposto ulteriori incombenti istruttori, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di ricorso e senza sospendere la procedura selettiva. Il Comune di Castellaneta deve depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, una dettagliata relazione di chiarimenti, corredata dalla documentazione necessaria e dai rilievi planimetrici e fotografici. La relazione dovrà illustrare: i criteri e le modalità di individuazione e localizzazione dei lotti; le norme del Piano Regionale delle Coste e delle relative NTA concretamente applicate; le attività svolte per la perimetrazione; l'idoneità dei singoli lotti al perseguimento delle finalità del bando e delle esigenze strutturali; la presenza di allacci alla rete fognaria e all'acquedotto; l'accessibilità dalla viabilità pubblica o la collegabilità alla stessa. Il Collegio ha precisato che il Comune deve comunque dare corso alla procedura selettiva già avviata, non essendo stata disposta la sospensione. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 30 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell'ambito degli strumenti istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell'ambito degli strumenti istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo.
Piano Regionale delle Coste e relative NTA
Parametro tecnico-pianificatorio del quale il Comune deve chiarire l'applicazione concreta nella localizzazione e perimetrazione dei lotti demaniali.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una procedura selettiva per l'assegnazione di concessioni demaniali dipende dai criteri di individuazione e localizzazione dei lotti, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione amministrativa dettagliata, corredata dalla documentazione tecnica necessaria, per verificare il rispetto degli strumenti pianificatori applicabili.
- La relazione istruttoria relativa alla perimetrazione di lotti demaniali deve indicare puntualmente le norme del piano territoriale e delle relative norme tecniche di attuazione applicate, descrivendo le attività concretamente svolte dall'amministrazione.
- Nelle procedure di assegnazione di concessioni demaniali, l'amministrazione deve poter dimostrare la concreta idoneità dei lotti alle finalità funzionali e alle esigenze strutturali previste dal bando, nonché la loro accessibilità e la disponibilità dei necessari collegamenti alle reti fognaria e acquedottistica.
- La disposizione di incombenti istruttori non comporta, di per sé, la sospensione del procedimento amministrativo impugnato; in assenza di una specifica misura cautelare, l'amministrazione può e deve proseguire la procedura selettiva avviata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 1037/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 832/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 835/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 836/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 8286/2026 - Roma, Sezione 5T
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 8294/2026 - Roma, Sezione 5T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →