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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28326/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'amministrazione demaniale di ottenere il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per l'occupazione di aree lagunari destinate ad attività di pesca, occupazione autorizzata in via provvisoria e poi rinnovata annualmente fino al 30/6/2005 in favore di un consorzio cooperativo poi disciolto. Il Tribunale aveva accolto l'azione di accertamento negativo del credito proposta dai soggetti evocati in giudizio, ritenendo: a) insussistente la titolarità passiva del rapporto creditorio in capo agli attori, per la natura cooperativa del consorzio e per l'assenza di attivo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione; b) prescritto il credito vantato dall'amministrazione. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il primo motivo di appello perché non coglieva le rationes decidendi di primo grado, aveva ritenuto preclusi secondo, terzo e quarto motivo per espressa rinuncia e aveva riconosciuto la legittimazione dell'Agenzia del Demanio. In cassazione le amministrazioni hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 99, 100, 112 e 306 c.p.c., sostenendo che la rinuncia ai motivi subordinati era condizionata al rigetto del primo motivo e che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminarli; 2) nullità per omessa pronuncia sui motivi subordinati; 3) violazione delle norme processuali per non avere considerato che le questioni su sussistenza, natura e ammontare del credito incidevano sulle rationes decidendi della sentenza di primo grado; 4) difetto di legittimazione dell'Agenzia del Demanio a far valere il credito, motivo poi respinto dalla Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha osservato che il Tribunale aveva deciso sulla base di una duplice ratio decidendi, accertando l'insussistenza del credito per carenza di titolarità passiva e per prescrizione, e che l'appello avrebbe dovuto seguire la corretta graduazione logica delle questioni: prima andavano esaminate le censure dirette a colpire le rationes decidendi di primo grado, poi, solo in caso di loro accoglimento, la censura relativa alla questione assorbita. La rinuncia agli altri motivi formulata dagli appellanti era infatti condizionata all'esame nel merito del primo motivo, sicché la Corte d'appello non poteva considerare precluso l'esame dei motivi subordinati. È stato invece rigettato il quarto motivo, poiché l'Agenzia del Demanio si era qualificata come titolare del credito nell'atto di costituzione in mora e ciò bastava a radicare la sua legittimazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate per sostenere il corretto assetto dell'impugnazione e della legittimazione/processo.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in tema di interesse ad agire e a impugnare.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omessa pronuncia e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla rinuncia agli atti/motivi di impugnazione; la Corte evidenzia che la rinuncia era condizionata.

  • art. 305 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina processuale delle impugnazioni e delle conseguenze della rinuncia.

  • artt. 307-309 c.p.c.

    Richiamati nel contesto della disciplina processuale dell'impugnazione e della prosecuzione del giudizio.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per il contenuto dell'atto di appello e la necessità che le censure colpissero le rationes decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulla titolarità del credito e la legittimazione processuale.

  • art. 29 l. 366/1963

    Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte lo reputa non decisivo rispetto alla legittimazione dell'Agenzia.

  • artt. 1219, 1310 e 2942 c.c.

    Richiamati nella comunicazione di costituzione in mora e interruzione della prescrizione inviata dall'Agenzia del Demanio.

  • art. 2615 c.c.

    Richiamato dal Tribunale nella valutazione della titolarità passiva e dell'assetto della società cooperativa estinta.

  • art. 2519 c.c.

    Richiamato dal Tribunale per la disciplina applicabile alla cooperativa e alle conseguenze della liquidazione.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato dal Tribunale per escludere la persistenza dell'obbligazione in assenza di attivo nel bilancio finale di liquidazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla Corte nel fondare il criterio della ragione più liquida e l'economia processuale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla Corte nel fondare il criterio della ragione più liquida e la celerità del processo.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado è fondata su più rationes decidendi, l'appellante deve censurare in modo specifico ciascuna ratio effettivamente decisiva; altrimenti il gravame non coglie la base della decisione.
  • Se il giudice di primo grado decide sulla base della ragione più liquida, le questioni assorbite restano non esaminate e possono tornare in discussione solo dopo l'eventuale caducazione della ratio principale.
  • La rinuncia ai motivi di appello formulata in via subordinata non produce effetto preclusivo se è espressamente condizionata al previo esame e rigetto del motivo principale, che il giudice di appello ha invece ritenuto inammissibile.
  • Nel giudizio di impugnazione il giudice deve seguire la corretta graduazione logica delle censure rispetto alle rationes decidendi di primo grado, e non l'ordine meramente formale scelto dall'appellante quando esso sia incompatibile con l'assetto decisorio della sentenza gravata.
  • La legittimazione ad agire o resistere di un ente può desumersi anche dalla sua condotta sostanziale, quando esso abbia formalmente rivendicato il credito e inviato la diffida/costituzione in mora quale soggetto titolare del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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