Ordinanza n. 885/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del Concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, pubblicato con Avviso prot.n. 58754 del 17.12.2025, e del successivo elenco integrativo pubblicato il 19.12.2025 prot.58896, nonché dell’ultimo elenco integrativo come da Avviso prot.59697 del 30.12.2025, nella parte in cui non sono stati inseriti i nominativi dei ricorrenti, del voto ottenuto dagli stessi candidati alla prova preselettiva, della prova stessa, dei quesiti di logica inseriti nella prova preselettiva, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, dell’art.4 del bando e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la ripetizione della prova preselettiva dei ricorrenti e/o la loro ammissione alla prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenchi degli ammessi alla prova scritta del concorso per 145 dirigenti tecnici, nella parte in cui non includevano i ricorrenti, nonché voto, prova preselettiva e quesiti di logica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta e gli atti della prova preselettiva, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante la ripetizione della prova, l’ammissione alla prova scritta o altra misura ripristinatoria. Le censure riguardavano, tra l’altro, i quesiti di logica inseriti nella prova preselettiva, gli atti di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, la soglia mobile di sbarramento e l’art. 4 del bando. Il TAR ha rilevato che l’ammissibilità del ricorso in forma collettiva resta impregiudicata, poiché alcune censure potrebbero riguardare posizioni non omogenee tra i ricorrenti. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto generiche le doglianze rispetto alle specifiche e differenziate posizioni individuali, nonché non chiarito il modo in cui i singoli quesiti contestati avrebbero inciso sull’esito della prova di ciascun candidato. Ha inoltre ritenuto non adeguatamente considerata la giurisprudenza favorevole alla previsione di una soglia mobile di sbarramento, quale meccanismo funzionale al buon andamento, alla rapidità della procedura e alla selezione dei migliori. Quanto al periculum in mora, i ricorrenti hanno dedotto un pregiudizio connesso alla mancata ammissione alla prova scritta, ma il giudice ha osservato che la prova scritta si era già svolta e che, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, sarebbero ancora possibili prove suppletive o altre misure ripristinatorie.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In relazione al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure non presentassero adeguati profili di fondatezza: la loro formulazione generica non consentiva di correlare i quesiti contestati alla posizione e al risultato di ciascun ricorrente, mentre la contestazione della soglia mobile di sbarramento non appariva persuasiva alla luce della giurisprudenza amministrativa richiamata. In relazione al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la prova scritta era già stata svolta e un eventuale accoglimento nel merito avrebbe potuto essere seguito da prove suppletive o da altre misure ripristinatorie. La questione dell’ammissibilità del ricorso collettivo è stata lasciata impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dai ricorrenti per ottenere il risarcimento in forma specifica, ma la relativa domanda non è stata definita nella fase cautelare.
art. 4 del bando di concorso
È stato impugnato dai ricorrenti tra gli atti presupposti, in relazione alla disciplina della procedura preselettiva e della soglia di sbarramento; l’ordinanza non ne dichiara l’illegittimità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, le censure rivolte a quesiti di una prova concorsuale devono essere sufficientemente specifiche e devono dimostrare, con riferimento alla posizione individuale di ciascun candidato, la concreta incidenza dei quesiti contestati sull’esito della prova; una contestazione generica non è idonea a integrare il fumus boni iuris.
- La previsione di una soglia mobile di sbarramento nelle procedure concorsuali può essere ritenuta coerente con il buon andamento, la speditezza della procedura e la selezione dei candidati migliori, salva la verifica della sua concreta disciplina e applicazione.
- L’avvenuto svolgimento della prova successiva non esclude in assoluto la tutela cautelare, ma riduce la configurabilità di un pregiudizio grave e irreparabile quando, in caso di accoglimento nel merito, siano ancora ipotizzabili prove suppletive o altre misure ripristinatorie.
- La proposizione collettiva di un ricorso cautelare può essere scrutinata alla luce dell’omogeneità delle posizioni dei ricorrenti; quando le censure o gli effetti dei quesiti contestati differiscono sensibilmente da candidato a candidato, l’ammissibilità del ricorso collettivo può risultare problematica.
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