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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02720/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato il riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio (12/09/2025) disposto in relazione al sequestro di 18.740 prodotti operato dalla Guardia di Finanza presso la societa New Blue Apple. I motivi di ricorso: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta insufficiente indicazione del fumus commissi delicti e della finalita del sequestro (contestata genericita del decreto di sequestro, mancata descrizione della condotta e delle coordinate spazio-temporali, dipendenza da informativa riferita ad altro sequestro); 2) omesso esame di elementi decisivi, perche il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta (fatture di acquisto, nominativi fornitori, licenze originali) che, secondo la ricorrente, dimostrerebbe loriginalita e la legittimita della merce.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: parte del primo motivo ritenuta aspecifica in quanto rivolta al decreto di convalida senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale di Salerno; la restante parte del primo motivo manifestamente infondata in quanto il Tribunale aveva logicamente ritenuto che linformativa della Guardia di Finanza costituiva riscontro utile al fumus commissi delicti e aveva spiegato la necessita di accertamenti tecnici sui beni per verificare la contraffazione. Il secondo motivo era inammissibile perche le doglianze riguardavano valutazioni sulla valenza probatoria dei documenti prodotti, che costituiscono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione con i vincoli del gravame consentito per le ordinanze di sequestro probatorio. Perciò il ricorso e stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dellart. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Rilevato come parametro per la motivazione degli atti, la Corte considera che la motivazione del decreto di convalida e dellordinanza di riesame debba consentire di comprendere il fumus e la finalita del sequestro; pero linsufficienza vada valutata con riferimento alla completezza minima e alla coerenza dellapparato argomentativo.

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al contenuto obbligatorio della motivazione: la Corte valuta che il decreto e lordinanza debbano dare ragione della necessita degli accertamenti, ma che nel caso concreto tale requisito fosse rispettato.

  • art. 474 c.p. (comma secondo)

    Norma penale richiamata quale fattispecie contestata (illecita commercializzazione/introduzione nel mercato di prodotti contraffatti). La Corte non entra nel merito della sussistenza della fattispecie ma riconosce che la configurabilita astratta del reato e stata adeguatamente motivata dal Tribunale.

  • art. 648 c.p. (commi primo e terzo)

    Richiamata come titolo di reato (ricettazione e relativa aggravante). La Corte conferma che, per il riesame, e sufficiente la idoneita degli elementi a giustificare ulteriori indagini sui beni.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze su misure reali: e ammesso solo per violazione di legge. La Corte applica questo principio per escludere censure che sono, in realta, valutazioni di merito o illogicita manifestae non sindacabili in questa sede.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per distinguere i vizi impugnabili: lillogicita manifesta deve essere dedotta con il motivo specifico previsto dallart. 606 lett. e) e non con il rimedio del ricorso per violazione di legge ai sensi dellart. 325.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita, la somma alla cassa delle ammende. La Corte lo applica per sanzionare la ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio e ammesso soltanto per violazione di legge; non puo essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o la persuasivita delle prove che attengono allapprezzamento probatorio effettuato dal giudice del riesame.
  • Perche la motivazione di un decreto di sequestro o dellordinanza di riesame sia censurabile in cassazione, il vizio deve essere radicale: mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente che renda incomprensibile l'itinerario logico del giudice.
  • Nel riesame del sequestro probatorio il giudice valuta la configurabilita astratta del reato e lidoneita degli elementi a giustificare accertamenti ulteriori; non e richiesto provare la pertinenza definitiva del bene al reato, ma deve esserci un rapporto concreto e non puramente astratto tra bene e fatto.
  • La produzione di documentazione (fatture, licenze, certificati) puo contrastare il fumus ma la verifica della corrispondenza tra documenti e beni sequestrati e una valutazione di fatto: se il giudice la ritiene insufficiente o non collegabile ai beni, tale apprezzamento e tipicamente sindacabile nei gradi di merito e non in cassazione per violazione di legge.
  • Per opporsi efficacemente a un sequestro probatorio e importante collegare documenti e prove ai singoli beni sequestrati (es. riferimenti seriali, numeri di lotto, corrispondenze fotografiche, rintracciabilita dei fornitori) e spiegare in che modo gli accertamenti tecnici richiesti siano inefficaci o superflui.
  • Luso di informativa di polizia giudiziaria relativa ad altri interventi puo costituire riscontro logico e legittimo per il giudice del riesame se mostra collegamenti rilevanti tra soggetti, canali commerciali e modalita di vendita, salvo che la ricostruzione sia manifestamente contraddittoria o priva di elementi di collegamento.
  • Se si intende dedurre illogicita manifesta della motivazione, va esperito il motivo specifico previsto dallart. 606 c.p.p. (lett. e) nel ricorso per cassazione), non una generica doglianza per violazione di legge.

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