Sentenza n. 1260/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della deliberazione n. 22/35 del 23.4.2025 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Allegato 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato del D.Lgs. n. 118/2011. Definizione dell’elenco degli enti e delle società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e dell'elenco del gruppo bilancio consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio 2024”, nella parte in cui “ritiene i Consorzi di bonifica enti strumentali controllati dalla Regione Sardegna” e “che tali Consorzi [compreso il ricorrente] debbano essere sin d’ora ricompresi nell’elenco GAP”, approvato come allegato A della medesima deliberazione; 2) di ogni atto presupposto, connesso, collegato e conseguente; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.8.2025: 1) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo; 2) della deliberazione n. 32/54 del 18.6.2025 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Indirizzi e direttive in materia di contabilità dei Consorzi di bonifica. Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, art. 17, comma 1”, nella sola parte ed eventualità in cui possa essere intesa nel senso di una conferma, anziché di una revoca, della deliberazione G.R. n. 22/35 del 23.4.2025; 3) di ogni atto presupposto, connesso, collegato e conseguente; III) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.10.2025: 1) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo; 2) degli atti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti; 3) della deliberazione n. 47/16 del 10.9.2025 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Bilancio consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio 2024. Art. 68 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.”, nella parte in cui ha confermato in via definitiva per l’anno 2024 l’elenco GAP, già approvato con la deliberazione G.R. n. 22/35 del 23.04.2025, che vi continua a ricomprendere il ricorrente al pari degli altri Consorzi di bonifica; 4) di ogni atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta regionale n. 22/35 del 23 aprile 2025, nella parte in cui include i Consorzi di bonifica nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) per l’esercizio 2024, e deliberazione n. 47/16 del 10 settembre 2025, che conferma definitivamente l’elenco; inoltre, deliberazione n. 32/54 del 18 giugno 2025, impugnata in via eventuale quanto alla sua asserita conferma della prima deliberazione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio di bonifica ha impugnato la deliberazione n. 22/35 del 23 aprile 2025 e, con due ricorsi per motivi aggiunti, le deliberazioni n. 32/54 del 18 giugno 2025 e n. 47/16 del 10 settembre 2025, chiedendo l’annullamento dell’inclusione dei Consorzi nell’elenco GAP regionale per il 2024. Ha dedotto, in sintesi, violazione ed erronea applicazione dell’art. 17, comma 1, l.r. n. 6/2008, come modificato dalla l.r. n. 31/2016, della l.r. n. 14/1995 e dell’art. 11-ter d.lgs. n. 118/2011, nonché dello statuto consortile: i Consorzi sarebbero enti pubblici sottoposti a vigilanza regionale, non enti strumentali controllati, e sarebbero esclusi dall’applicazione del d.lgs. n. 118/2011. Ha inoltre sostenuto che le deliberazioni del 2025 contrastassero con le sentenze del TAR Sardegna del 10 agosto 2020, passate in giudicato, che avevano annullato la precedente deliberazione regionale n. 60/30 del 2018; che mancassero sopravvenienze normative o fattuali idonee a giustificare il nuovo inquadramento; e che gli atti fossero affetti da difetto di istruttoria e motivazione e contraddittorietà. In particolare, la deliberazione n. 22/35 avrebbe affermato sia che i Consorzi andavano inclusi nel GAP, sia che il d.lgs. n. 118/2011 non sarebbe stato loro applicato in assenza delle modifiche statutarie e regolamentari. Quanto alla deliberazione n. 32/54, il Consorzio ne ha sostenuto l’effetto di revoca della n. 22/35, in quanto approvava un regolamento contabile senza richiamare il d.lgs. n. 118/2011; in via subordinata, ne ha contestato l’eventuale interpretazione come conferma della precedente inclusione. Infine, ha censurato la deliberazione n. 47/16 perché, pur riclassificando i Consorzi come «enti partecipati non rilevanti» ed escludendoli dal bilancio consolidato, li manteneva nell’elenco GAP. La Regione ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità per mancata esposizione dell’interesse leso e per asserita acquiescenza alla deliberazione n. 32/54.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’esame dell’eccezione regionale di inammissibilità e ha respinto nel merito il ricorso introduttivo e entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, trattando congiuntamente le censure. Ha distinto l’inclusione nel GAP dall’applicazione diretta ai Consorzi delle regole contabili del d.lgs. n. 118/2011: l’inserimento nel gruppo serve alla rappresentazione consolidata della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione e può riguardare enti non direttamente assoggettati alle regole di redazione dei bilanci del decreto. La qualificazione ai fini GAP dipende dalla sussistenza, secondo l’Allegato 4/4 e l’art. 11-ter del d.lgs. n. 118/2011, di una relazione di controllo o influenza, da verificare alla luce della disciplina propria dell’ente; non è decisivo che altre norme qualifichino l’ente, ad altri fini, come vigilato o con diversa natura giuridica. Applicando tali criteri alla l.r. n. 6/2008, il Collegio ha rilevato il finanziamento regionale dei Consorzi, i poteri regionali di indirizzo, vigilanza, controllo e ispezione, la possibilità di nominare un commissario ad acta o di sciogliere gli organi e il controllo di legittimità su statuti, regolamenti, mutui, personale e bilanci. Ha ritenuto che tali disposizioni integrino le condizioni di controllo o influenza previste dall’art. 11-ter, comma 1, lettere b), d) ed e), e giustifichino l’inclusione nel GAP. Ha quindi respinto la censura di violazione della legge regionale e dello statuto, nonché quelle relative alle precedenti sentenze del 2020: queste avevano annullato l’applicazione del decreto ai bilanci dei Consorzi senza il necessario procedimento di adeguamento statutario e regolamentare, mentre gli atti ora impugnati si limitano all’inclusione nel GAP e precisano che essa non determina l’applicazione diretta del decreto ai bilanci consortili. Per la stessa ragione, non ha ravvisato contraddittorietà o difetto di istruttoria e motivazione nella distinzione tra inserimento nel GAP e successiva disciplina contabile. La riclassificazione dei Consorzi come «enti partecipati non rilevanti» e la loro esclusione dal bilancio consolidato non comportavano, secondo la decisione, la necessaria esclusione dall’elenco GAP. Il TAR ha inoltre osservato che le valutazioni della Corte dei conti nei giudizi di parificazione degli esercizi 2019-2023 avevano segnalato come lacunosa la mancata inclusione dei Consorzi nel GAP. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
punto 2 dell’Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011
Resta fermo, peraltro, in linea con quanto detto sopra, che il GAP comprende enti e società partecipate anche non direttamente coinvolti nell’applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 (che riguarda la contabilità finanziaria e integrata), atteso che l’inclusione nel GAP dipende dalla relazione di controllo o influenza esercitata dall’ente capogruppo, come definita dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” di cui all’Allegato n. 4/4, e non dal fatto che si applichino o meno direttamente le disposizioni del citato d.lgs. n. 118/2011 sulla redazione dei bilanci.
L’inclusione nel GAP è funzionale al bilancio consolidato e dipende dalla relazione di controllo o influenza con l’amministrazione capogruppo; non presuppone che all’ente incluso si applichino direttamente le regole del d.lgs. n. 118/2011 sulla redazione dei bilanci.
art. 11-ter, comma 1, d.lgs. n. 118/2011
Per verificare se un ente, organismo o società (nel caso di specie, il Consorzio di Bonifica) debba o meno essere incluso nel “gruppo amministrazione pubblica” occorre quindi stabilire se esso si trovi in almeno una delle condizioni di cui al citato art. 11-ter del d.lgs. n. 118/2011 e se, conseguentemente, esso possa (e debba) essere qualificato “ente strumentale controllato”, all’esito di una indagine da effettuarsi alla luce della disciplina propria dell’ente, organismo o società in questione.
La verifica dell’inclusione nel GAP richiede l’accertamento di almeno una delle condizioni di controllo previste dall’art. 11-ter, da compiersi in base alla disciplina specifica dell’ente.
artt. 15, 37, 38, 39 e 40 l.r. n. 6/2008
Dalla disamina delle richiamate disposizioni emerge una peculiare relazione di controllo o influenza esercitata dalla Regione sui Consorzi di Bonifica, riconducibile alle condizioni di cui alle lettere b) (“potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda”), d) (“obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione”) ed e) (“influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante”) del più volte citato art. 11-ter del d.lgs. n. 118/2011.
I poteri regionali di indirizzo e controllo, inclusi vigilanza, interventi sostitutivi e controllo di legittimità, sono stati valutati congiuntamente come elementi di una relazione di controllo o influenza rilevante per l’inclusione dei Consorzi nel GAP.
Massime di principio
- L’inclusione di un ente nel Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini del bilancio consolidato è distinta dall’assoggettamento diretto dell’ente alle regole contabili del d.lgs. n. 118/2011: il GAP può comprendere enti non direttamente coinvolti nell’applicazione di tali regole.
- Per stabilire se un ente debba essere incluso nel GAP occorre accertare, alla luce della disciplina che lo governa, la sussistenza di almeno una delle condizioni di controllo o influenza previste dall’art. 11-ter del d.lgs. n. 118/2011; la forma giuridica e le qualificazioni attribuite da altre disposizioni per finalità diverse non sono, da sole, decisive.
- Una disciplina regionale che attribuisca all’amministrazione poteri di indirizzo, vigilanza e controllo, intervento sostitutivo, scioglimento degli organi e controllo di legittimità può integrare una relazione di controllo o influenza rilevante ai fini dell’inclusione dell’ente nel GAP.
- L’annullamento di un atto che aveva disposto l’applicazione diretta delle regole contabili del d.lgs. n. 118/2011 agli enti non preclude un successivo atto che si limiti a includerli nel GAP, se quest’ultimo non estende loro quelle regole e fonda l’inclusione sull’accertamento dei presupposti di controllo o influenza.
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