Cassazione Penale, Sentenza n. 21650/2022 del 03/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo la Corte di appello di Venezia aveva revocato la misura coercitiva (27/09/2021) e disposto la remissione in libertà dell'estradando a causa del mancato tempestivo deposito della domanda di estradizione da parte dello Stato richiedente. Perciò non sussiste più un interesse concreto a proseguire il gravame; nessuna condanna alle spese
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva sostituito la misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e aveva rigettato la richiesta di remissione in libertà; il ricorrente deduceva la mancata motivazione circa il pericolo di fuga che avrebbe giustificato il mantenimento di una misura cautelare
Norme richiamate
Codice di procedura penale - norme sulle misure cautelari
La cessazione della misura cautelare elimina l'interesse concreto dell'appellante a proseguire il ricorso per cassazione, potendo determinare l'inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse
Normativa sull'estradizione (disciplinare internazionale/nazionale sull'esecuzione delle richieste di estradizione)
La mancata tempestiva presentazione della domanda di estradizione da parte dello Stato richiedente può legittimare la revoca delle misure coercitive e la remissione in libertà dell'estradando
Massime di principio
- Se, durante il procedimento di impugnazione, viene meno l'effetività dell'interesse del ricorrente (es. revoca della misura impugnata), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- La mancata tempestività o omissione delle autorità straniere nel formulare l'istanza di estradizione può determinare la cessazione delle misure coercitive adottate in attesa dell'estradizione
- La deduzione di vizi di motivazione su ragioni come il pericolo di fuga è rilevante solo se la misura è ancora efficace; se la misura viene revocata successivamente, il rimedio impugnatorio può risultare privo di oggetto
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza addebito di spese processuali
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