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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18323/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre disposto, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, parametrata all'elevato coefficiente di colpa connotante la causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato in Cassazione la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal G.U.P. di Cremona. Dal testo emerge che il ricorso non deduceva motivi riconducibili ai soli casi oggi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: non era prospettato un vizio attinente all'espressione della volontà dell'imputato, né un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né un'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha quindi rilevato l'indeducibilità delle censure e l'inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; censure diverse sono inammissibili

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità"

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    ripetuto nel testo come norma che limita i motivi deducibili avverso il patteggiamento

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, con preclusione di censure estranee ai motivi tipizzati.
  • Le doglianze che non investono l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena/misura di sicurezza determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è inammissibile per violazione dei limiti legali del mezzo di impugnazione, la Corte può dichiararlo senza formalità e consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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