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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21134/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato al titolare di una ditta individuale un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno d'imposta 2007, in relazione ad attività svolta per conto di un soggetto estero operante nel settore delle scommesse. Il contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado il ricorso era stato accolto solo quanto alle sanzioni. Il giudizio era poi proseguito in appello e quindi in cassazione, con ricorso affidato a nove motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità l'ente impositore ha comunicato di aver disposto lo sgravio della pretesa fiscale per l'annualità 2007. Preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuto provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento e ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all'intera posizione oggetto di giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell'intero processo, rilevando che la composizione della controversia è intervenuta nelle more del giudizio anche a seguito dell'intervento della Corte costituzionale n. 27/2018. La Corte ha infine precisato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come ogni estinzione del giudizio, esclude l'applicazione del contributo unificato დამატivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, che opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte afferma che il contributo unificato aggiuntivo non si applica quando il giudizio si chiude con cessazione della materia del contendere, poiché tale effetto processuale è assimilabile alle ipotesi di estinzione e non a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • Corte cost. n. 27/2018

    È indicata come elemento che ha inciso sulla composizione della controversia nelle more del giudizio, giustificando la compensazione delle spese.

  • Cass. civ., 30 settembre 2015, n. 19560

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui la cessazione della materia del contendere esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni infondate o inammissibili.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impositivo oggetto di impugnazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere se viene meno integralmente l'interesse alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere comporta, di regola, la compensazione delle spese quando l'estinzione del rapporto processuale dipende da un sopravvenuto fatto estintivo della pretesa e la definizione della lite è intervenuta nel corso del giudizio.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere non integra una decisione di rigetto nel merito né una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità, sicché non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto per tali ipotesi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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