Cassazione Penale, Sentenza n. 14862/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per usura relativa alla dazione di due assegni per complessivi euro 14.500 (capo c). Le censure riguardavano: inosservanza ed errata applicazione di norme sostanziali e processuali; travisamento del fatto e della prova in relazione al valore e alle modalità di vendita del vivaio e dell'abitazione; valutazione erronea della consulenza tecnica delle parti civili; mancata acquisizione di prove ritenute decisive (audizione di testimoni indicati in appello); erronea imputazione dell'onere della prova all'imputato; errata quantificazione e qualificazione di assegni e somma come interesse usurario; mancata concessione delle attenuanti generiche e del riconoscimento del danno di lieve entità; rilievo sulla prescrizione del reato con contestazione del dies a quo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preclusa in sede di legittimità una rivalutazione delle risultanze di merito e delle valutazioni di credibilità, salvo manifeste contraddizioni che nel caso non emergono. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello circa l'attendibilità del racconto delle persone offese, valorizzandone i riscontri incrociati; ha condiviso il calcolo del tasso usurario (circa 75,10% annuo) derivante dal prestito di euro 13.500 con assegni scadenti dopo 36 giorni; ha escluso la prescrizione perché il reato di usura è stato ritenuto reato a consumazione protratta e il momento consumativo è il pagamento o la scadenza degli assegni; ha ritenuto legittima la decisione di non rinnovare l'istruttoria in appello. In conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la parte privata al pagamento delle spese e, ravvisando profili di colpa, ha comminato a favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto ad un equo processo e al rispetto delle garanzie processuali; la Corte però non ha ritenuto che vi sia stata violazione tale da giustificare la cassazione
art. 111 Costituzione
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale del giusto processo; la Corte ha implicitamente ritenuto compatibile il procedimento e la motivazione di merito con i principi costituzionali
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che le regole sul contenuto delle dichiarazioni testimoniali non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa nello stesso modo e che tali dichiarazioni possono essere, se adeguatamente motivate, utilizzate da sole per fondare una condanna
art. 603 comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la rinnovazione è necessaria solo se l'indagine dibattimentale è incompleta e il giudice non può decidere senza essa; valutazione rimessa al giudice di merito
art. 606 comma 1 cod. proc. pen. (lett. b, c, d, e)
Articolo richiamato in relazione ai motivi di ricorso in cassazione: la Corte ha esaminato le censure nei limiti consentiti, richiamando i limiti della sindacabilità in sede di legittimità (vietata rivalutazione del merito, ammesse sole ipotesi di travisamento della prova o contraddizioni manifeste)
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni nell'ambito introduttivo; la Corte non ha ravvisato rilievi tali da mutare la valutazione di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali della parte privata che ha proposto il ricorso inammissibile
Giurisprudenza consolidata (es. Sez.2, n.35878/2020 e altre)
La Corte richiama il principio che il delitto di usura è reato a consumazione prolungata/frazionata e che i pagamenti o comportamenti esecutivi del patto usurario segnano il momento consumativo dal quale calcolare la prescrizione; inoltre ribadisce la regola secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto rimessa al giudice di merito
Massime di principio
- In cassazione non è consentito rinnovare la valutazione sulle risultanze di fatto: la critica deve puntare al travisamento della prova o a contraddizioni manifeste nella motivazione del giudice di merito
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e validate da riscontri, fondare la condanna: contestarle richiede dimostrare incongruenze manifeste o assenza totale di riscontri
- Nel reato di usura la prescrizione va calcolata tenendo conto della natura di consumazione protratta: gli atti esecutivi del patto usurario (pagamenti, scadenza titoli) determinano il dies a quo
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è discrezionale e subordinata a una verifica motivata dell'incompletezza dell'istruttoria: la mancata richiesta di rinnovazione può essere legittima se adeguatamente motivata dal giudice
- Per impugnare efficacemente decisioni di merito conviene articolare censure dirette a errori formali di motivazione, travisamento specifico e mancanza di riscontri obiettivi, non a una mera diversa interpretazione dei fatti
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