Sentenza n. 10678/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - della delibera dell''Autorità Nazionale Anticorruzione n. 141 del 4 aprile 2023, non notificata e/o comunicata alla ricorrente, depositata presso la Segreteria del Consiglio il 12 aprile 2023 e pubblicata sul sito istituzionale in data successiva, avente a oggetto “Fascicolo UVLA 2235/2022 APS Holding SPA: Procedura aperta per appalto integrato per l''affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per la realizzazione della nuova linea tranviaria di Padova Sir 3 (CIG: 88315032D4, importo a base d''asta: 55.509.978,46 euro)”, con la quale l''ANAC ha deliberato la “non conformità della procedura in analisi al disposto di cui agli articoli 80 comma 5 lett. f) e 80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 a fronte di una mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario nonostante la carenza di un requisito di carattere generale in capo al progettista indicato derivante dalla presenza di un''annotazione interdittiva nel casellario Anac”; - nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso per presupposizione e/o consequenzialità, e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura che sarà indicata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ANAC n. 141 del 4 aprile 2023, recante la valutazione di non conformità della procedura di gara per mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera ANAC deducendo, da un lato, il mancato rispetto del termine massimo entro il quale l'Autorità avrebbe potuto adottare la deliberazione, benché non vincolante, e, dall'altro, l'inidoneità dell'iscrizione nel casellario ANAC a incidere sulla procedura di gara, in considerazione delle peculiarità della procedura e della cancellazione cautelare dell'annotazione disposta con ordinanza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, rappresentando che l'aggiudicazione si era ormai consolidata, il contratto era stato stipulato il 29 aprile 2022 e i lavori risultavano in fase di ultimazione. Anche ANAC ha riconosciuto l'assenza di interesse attuale, ritenendo la delibera priva di effetti vincolanti per l'amministrazione interessata e per la ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di merito. Il Collegio ha valorizzato la dichiarazione espressa della ricorrente e ha condiviso la ragione per cui la delibera ANAC non era più idonea a incidere sull'aggiudicazione: il contratto era stato stipato il 29 aprile 2022, i lavori erano sostanzialmente conclusi e il bene della vita rappresentato dall'aggiudicazione risultava ormai consolidato. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 80, comma 5, lett. f), d.lgs. 50/2016
“non conformità della procedura in analisi al disposto di cui agli articoli 80 comma 5 lett. f) e 80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016”
La disposizione è richiamata quale fondamento sostanziale della contestazione ANAC relativa alla mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario per la presenza di un'annotazione interdittiva nel casellario ANAC; il TAR non ne esamina il merito.
art. 80, comma 6, d.lgs. 50/2016
“non conformità della procedura in analisi al disposto di cui agli articoli 80 comma 5 lett. f) e 80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016”
La disposizione è richiamata nella delibera ANAC impugnata quale base della valutazione di non conformità della procedura; il TAR non decide la relativa questione sostanziale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 35 c.p.a. nel quadro processuale della decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e il giudice accerta che non residua un'utilità concreta e attuale derivante dall'eventuale accoglimento.
- La stipulazione del contratto e la sostanziale conclusione dei lavori possono consolidare il bene della vita rappresentato dall'aggiudicazione, rendendo priva di utilità attuale l'impugnazione di una delibera non vincolante dell'ANAC che non sia più idonea a incidere sull'aggiudicazione stessa.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame dei motivi di merito dedotti contro l'atto impugnato, anche quando riguardino il rispetto dei termini dell'attività di vigilanza e l'incidenza di un'annotazione nel casellario ANAC sulla procedura di gara.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1252/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1253/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1254/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1255/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1256/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →