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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-18/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 settembre 2021. — XY. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 40 – Domanda reiterata – Elementi o risultanze nuovi – Nozione – Circostanze già esistenti prima della chiusura definitiva di un procedimento avente ad oggetto una precedente domanda di protezione internazionale – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Colpa del richiedente. — Causa C-18/20

Giurisprudenza europea62020CJ0018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la disciplina delle domande reiterate di protezione internazionale: la nozione di "nuovi elementi o risultanze" non si limita a fatti sopravvenuti, ma include anche quelli già esistenti e non allegati nella prima procedura. Precisa inoltre che il diritto dell’Unione non impone un nuovo procedimento autonomo, potendo l’esame avvenire anche tramite riapertura del procedimento precedente, ma senza termini di decadenza nazionali. Infine, esclude che l’articolo 40, paragrafo 4, possa essere invocato contro il richiedente in assenza di specifica trasposizione, perché si tratta di una facoltà per gli Stati membri e non di una norma dotata di effetto diretto verticale sfavorevole.

Domanda reiterata di protezione internazionale: nozione di "elementi o risultanze nuovi" ex articolo 40 della direttiva 2013/32/UE e limiti nazionali fondati su cosa giudicata, riapertura del procedimento e colpa del richiedente.

La questione giuridica

Se, nell’ambito dell’articolo 40 della direttiva 2013/32/UE, la nozione di "elementi o risultanze nuovi" comprenda anche fatti o prove già esistenti prima della chiusura definitiva della precedente procedura ma non dedotti; se l’esame della domanda reiterata possa essere effettuato mediante riapertura del procedimento precedente; e se, in mancanza di una specifica trasposizione dell’articolo 40, paragrafo 4, uno Stato membro possa opporre norme generali di procedura amministrativa che escludano l’esame nel merito per colpa del richiedente.

Principio di diritto

L’articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE va interpretato nel senso che sono "elementi o risultanze nuovi" sia quelli sopravvenuti dopo la decisione definitiva sulla precedente domanda, sia quelli già esistenti prima di tale decisione ma non dedotti dal richiedente; una domanda reiterata può essere trattata anche mediante riapertura del procedimento precedente, purché la disciplina nazionale sia conforme al capo II della direttiva e non imponga termini di decadenza; infine, l’articolo 40, paragrafo 4, è una facoltà non autoesecutiva e non consente, in assenza di specifica trasposizione, di negare l’esame nel merito per il solo fatto che il richiedente, per colpa, non aveva dedotto in precedenza quegli elementi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 5 della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 28 della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 40 della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2005/85/CE
  • Articolo 34 della direttiva 2005/85/CE
  • Articolo 68 AVG (diritto austriaco)
  • Articolo 69 AVG (diritto austriaco)

Domanda reiterata di protezione internazionale e nozione di elementi nuovi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof austriaco nell’ambito di una controversia tra XY e il Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. La Corte interpreta l’articolo 40 della direttiva 2013/32/UE in relazione alla seconda domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente, dopo il passaggio in giudicato del rigetto della prima domanda.

Fatti e procedimento principale

XY, cittadino iracheno di confessione musulmana sciita, aveva presentato una prima domanda di protezione internazionale nel 2015, respinta definitivamente nel 2018. In seguito ha presentato una domanda reiterata, sostenendo per la prima volta che il motivo reale della protezione era la sua omosessualità. L’autorità amministrativa austriaca ha dichiarato la domanda inammissibile applicando la disciplina nazionale sulla cosa giudicata e, in subordine, la normativa sulla riapertura dei procedimenti amministrativi.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2013/32/UE, soprattutto gli articoli 5, 28, 33, paragrafo 2, lettera d), 40 e 42, paragrafo 2;
  • la precedente direttiva 2005/85/CE, con riferimento all’articolo 34;
  • la direttiva 2011/95/UE, quale quadro sostanziale per la qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

I considerando 3, 18 e 36 della direttiva 2013/32 sono utilizzati per valorizzare il principio di non-refoulement, l’esigenza di celerità del procedimento e il collegamento tra domanda reiterata e cosa giudicata.

Prima questione: cosa sono gli "elementi o risultanze nuovi"

La Corte afferma che la formula dell’articolo 40, paragrafi 2 e 3, comprende non solo gli elementi sopravvenuti dopo la decisione definitiva sulla domanda precedente, ma anche quelli che esistevano già prima di tale decisione e che il richiedente non aveva invocato.

La nozione di elemento nuovo è dunque riferita a ciò che non è stato portato a conoscenza dell’autorità decisoria nel precedente procedimento, senza distinzione tra fatti preesistenti e fatti sopravvenuti. La Corte sottolinea anche la funzione della procedura di ammissibilità: evitare che una domanda reiterata senza veri elementi nuovi costringa gli Stati membri a riesaminare questioni già coperte da cosa giudicata.

Seconda questione: riapertura del procedimento precedente

La Corte precisa che la direttiva 2013/32 non impone un modello procedurale unico per il merito della domanda reiterata. Gli Stati membri possono dunque disciplinare il trattamento della domanda anche attraverso la riapertura del procedimento precedente, purché:

  • siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste dagli articoli 33 e 40 della direttiva;
  • il riesame nel merito avvenga secondo il capo II della direttiva, con le relative garanzie;
  • non siano introdotti termini di decadenza per la proposizione della domanda reiterata.

La Corte ritiene incompatibile con la direttiva una disciplina nazionale che subordini la nuova domanda a un termine entro cui presentare gli elementi nuovi, poiché il legislatore dell’Unione non ha previsto tale limite nell’attuale direttiva, a differenza di quanto avveniva nella direttiva 2005/85/CE.

Terza questione: colpa del richiedente e assenza di trasposizione dell’articolo 40, paragrafo 4

L’articolo 40, paragrafo 4, consente agli Stati membri di prevedere che l’ulteriore esame della domanda reiterata avvenga solo se il richiedente, senza colpa, non ha potuto far valere prima i nuovi elementi. La Corte chiarisce che si tratta di una facoltà per gli Stati membri, non di un obbligo immediatamente efficace contro il singolo.

Ne consegue che, se lo Stato membro non ha adottato specifiche misure di trasposizione, non può opporre al richiedente una regola generale di procedura amministrativa che escluda l’esame nel merito della domanda reiterata sulla base della sua colpa nel non aver dedotto prima quegli elementi. Una simile applicazione costituirebbe un uso sfavorevole e inammissibile di una disposizione di direttiva non sufficientemente incondizionata per produrre effetto diretto verticale a danno del privato.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • gli elementi o risultanze nuovi includono anche quelli già esistenti prima della chiusura della prima procedura ma non invocati;
  • l’esame della domanda reiterata può avvenire mediante riapertura del procedimento precedente, ma senza termini di decadenza;
  • l’articolo 40, paragrafo 4, non consente, in assenza di specifica trasposizione, di rifiutare l’esame nel merito per colpa del richiedente.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la sentenza conferma che la domanda reiterata di asilo non è limitata ai soli fatti sopravvenuti: possono rilevare anche fatti anteriori non allegati in precedenza. Tuttavia, la disciplina nazionale non può rendere eccessivamente restrittivo l’accesso alla nuova procedura mediante termini decadenziali o regole incompatibili con la struttura dell’articolo 40 della direttiva 2013/32/UE.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaledomanda reiteratacosa giudicataprocedimento amministrativodiritto dell’unione e diritto nazionale

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