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Sentenza

Sentenza n. 341/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'accertamento: - dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza di cui alla diffida del 21.10.2025, avente il seguente oggetto: “Istanza di sollecito alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per l'anno 2025.”; - dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza; e per la condanna: - dell’amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di sollecito alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2025

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida del 21 ottobre 2025 e la condanna dell’amministrazione a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Ha dedotto la violazione dell’art. 8, comma 4, del CCNL del 16 novembre 2022, sostenendo che il Comune fosse obbligato ad avviare tempestivamente la sessione negoziale per la contrattazione collettiva integrativa, entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e l’applicazione degli istituti contrattuali, anche con riguardo alla parte variabile della retribuzione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e, subordinatamente, il difetto di legittimazione attiva della dipendente, sostenendo che la pretesa all’avvio della trattativa spettasse alle organizzazioni sindacali rappresentative. In ulteriore subordine ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il giudice ha applicato il criterio del petitum sostanziale, da individuare in relazione alla causa petendi e all’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta, nonostante la domanda fosse formalmente diretta all’accertamento del silenzio. La pretesa è stata ritenuta immediatamente riferibile al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato e qualificabile come rivendicazione dell’adempimento di un’obbligazione datoriale fondata sull’art. 40 del d.lgs. 165/2001 e sulla contrattazione collettiva. La controversia non riguarda quindi l’esercizio di un pubblico potere su una posizione di interesse legittimo, ma diritti soggettivi e obblighi inerenti al rapporto di lavoro, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. È stata disposta la possibilità di riassumere il processo davanti al giudice ordinario entro il termine e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. La questione subordinata della legittimazione attiva e il merito della pretesa non sono stati esaminati. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, CCNL 16 novembre 2022

    la sessione negoziale deve essere avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento

    La ricorrente ha invocato tale disposizione per sostenere l’obbligo del Comune di avviare tempestivamente la contrattazione collettiva integrativa.

  • art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. 165/2001

    I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa

    Il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato è ricondotto, salvo deroghe legislative imperative, alla disciplina privatistica e alla regolazione contrattuale.

  • art. 40 d.lgs. 165/2001

    La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto.

    La disposizione costituisce, insieme alla contrattazione collettiva, il titolo dell’obbligazione relativa alle procedure di contrattazione integrativa e conferma la natura lavoristica della controversia.

  • art. 63, commi 1, 2, 3 e 4, d.lgs. 165/2001

    Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni

    La norma attribuisce al giudice ordinario le controversie sui rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, comprese quelle relative alle procedure di contrattazione collettiva; restano al giudice amministrativo le controversie sulle procedure concorsuali e sui rapporti non privatizzati.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dalla disposizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre individuare il petitum sostanziale in relazione alla causa petendi e all’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta, non alla sola formulazione formale della domanda, anche quando essa sia proposta come azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
  • Le controversie concernenti obblighi e pretese derivanti dal rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, comprese quelle relative all’adempimento delle procedure di contrattazione collettiva integrativa, riguardano diritti soggettivi e obblighi negoziali e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice ordinario può conoscere anche degli atti generali di autoregolamentazione dell’amministrazione rilevanti per la decisione, disapplicandoli incidentalmente ove ne accerti l’illegittimità.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere riassunto davanti a quest’ultimo nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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