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Sentenza

Sentenza n. 2811/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. -OMISSIS- del 15 gennaio 2015 avente ad oggetto la ripartizione del versamento dell’importo di cui all’art. 1, comma 649, lettera b), della legge 23 febbraio 2014, n. 190; - delle note dei concessionari aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti stipulati per la gestione della raccolta delle giocate.

Giustizia amministrativa201504418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015, di ripartizione tra i concessionari del prelievo straordinario di 500 milioni di euro previsto dalla legge n. 190/2014, nonché note dei concessionari di addebito pro quota del prelievo e di modifica dei rapporti contrattuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestori di apparecchi)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, proprietarie e gestori di apparecchi Awp ex art. 110, comma 6, lettera a), TULPS, hanno impugnato il decreto dell’Agenzia e le successive note dei concessionari. Quanto al decreto, hanno dedotto carenza ed eccesso di potere, sostenendo che l’Agenzia avrebbe oltrepassato i compiti assegnatile dalla legge, individuando autonomamente i presupposti applicativi del prelievo e assoggettando gli apparecchi Awp sulla base del mero nulla osta all’esercizio, anche se non operativi; illogicità per la mancata considerazione delle dismissioni o dei malfunzionamenti; irragionevolezza per l’equiparazione, ai fini del riparto, degli apparecchi Awp e Vlt, nonostante la diversa redditività; violazione della legge per non avere disciplinato la ripartizione del prelievo all’interno della filiera. Quanto alle note dei concessionari, è stata contestata l’imposizione unilaterale della quota di prelievo, quantificata in circa 1.207 euro per apparecchio Awp, senza rinegoziazione dei contratti e con trasferimento ai gestori della maggior parte dell’onere. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014, e successivamente dell’art. 1, comma 921, della legge n. 208/2015, per asserita violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 53 Cost., in relazione alla riserva di legge, alla capacità contributiva, all’uguaglianza, alla libertà di iniziativa economica e al diritto di proprietà. In memoria non notificata è stata infine sollevata una nuova questione costituzionale relativa all’applicazione del prelievo per apparecchio senza considerare la specifica redditività. Le ricorrenti hanno anche chiesto la sospensione del giudizio, in ragione della pendenza dei ricorsi per cassazione contro sentenze del Consiglio di Stato rese in controversie analoghe, e, in subordine, la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per valutare l’impatto economico del prelievo.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di ulteriore sospensione, rilevando che i giudizi del Consiglio di Stato posti a fondamento della precedente sospensione erano ormai definiti nel merito e che la controversia, risalente al 2015, doveva essere decisa in applicazione del principio di ragionevole durata del processo. Ha respinto anche la richiesta di CTU, perché le ricorrenti non avevano dedotto, nei motivi del ricorso, uno specifico profilo di insostenibilità del prelievo per i propri bilanci né fornito un principio di prova; la CTU non può supplire alle carenze allegatorie e probatorie della parte. Quanto alle note dei concessionari, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione della giurisdizione del giudice ordinario e della possibilità di riassumere il giudizio ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Il TAR ha ritenuto che i rapporti interni tra concessionari e gestori, relativi all’addebito pro quota del prelievo, abbiano natura privatistica e contrattuale e siano estranei al rapporto concessorio tra Agenzia e concessionari. Quanto al decreto dell’Agenzia, il ricorso è stato respinto. Il decreto si è mantenuto nei limiti della legge, limitandosi a censire gli apparecchi Awp e Vlt riferibili ai singoli concessionari, a ripartire i 500 milioni in proporzione al numero degli apparecchi e a stabilire le modalità di versamento. La legge non autorizzava l’Agenzia a differenziare il carico tra Awp e Vlt né a disciplinare i rapporti interni alla filiera. Le questioni costituzionali sono state ritenute manifestamente infondate. La riserva di legge è stata rispettata perché la legge individuava il presupposto del prelievo, l’importo complessivo e i criteri di riparto tra concessionari e all’interno della filiera. Non è stata ravvisata violazione degli artt. 3 e 53 Cost., poiché il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella scelta dei presupposti e della misura dell’imposizione e il prelievo, qualificato come imposta indiretta straordinaria, assume quale presupposto l’immissione in commercio e l’astratta idoneità operativa o reddituale degli apparecchi, comuni alle due tipologie. Inoltre, la disciplina sopravvenuta ha previsto che l’incidenza interna sia proporzionale ai compensi contrattuali dell’operatore per il 2015. È stata esclusa la natura espropriativa del prelievo, non risultando svuotato il contenuto economico della proprietà degli apparecchi. Quanto all’art. 41 Cost., le ricorrenti non hanno fornito neppure un principio di prova circa l’effettiva compromissione della libertà di iniziativa economica. La nuova questione costituzionale sollevata nella memoria non notificata è stata comunque dichiarata inammissibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e respinto per il resto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 649, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica ... è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione ... delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che ... operano nella gestione e raccolta del gioco ...

    La norma istituisce il prelievo straordinario, individua l’importo complessivo di 500 milioni di euro, stabilisce il riparto tra concessionari in proporzione al numero degli apparecchi riferibili a ciascuno e attribuisce all’Agenzia il compito di effettuare la ricognizione degli apparecchi e determinare le modalità di versamento, senza conferirle il potere di disciplinare i rapporti interni alla filiera.

  • art. 1, commi 920-921, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione ... si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015

    Il comma 920 ha abrogato il prelievo per le annualità successive al 2015; il comma 921, quale norma interpretativa, ha stabilito che per il 2015 l’onere si ripartisce tra gli operatori della filiera in proporzione ai compensi risultanti dagli accordi contrattuali già vigenti.

  • art. 110, comma 6, lettere a) e b), r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Individua le tipologie di apparecchi Awp e Vlt oggetto della ricognizione necessaria al riparto del prelievo.

  • art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni non si estende alle controversie meramente privatistiche tra concessionario e gestore relative ai rapporti interni di riparto del prelievo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata appartenente alla sua giurisdizione.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Disciplina la sospensione facoltativa del processo, rimessa alla valutazione del giudice; nel caso concreto non ne ricorrevano più i presupposti dopo la definizione dei giudizi pregiudiziali.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare d’ufficio, previo avviso alle parti, il difetto di giurisdizione sulle note dei concessionari e l’inammissibilità della nuova questione costituzionale formulata in memoria non notificata.

  • art. 23 Cost.

    La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la legge stabilisce presupposto, ammontare complessivo e criteri di riparto del prelievo.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    La diversa redditività concreta di Awp e Vlt non rende irragionevole il prelievo, poiché il legislatore può assumere quale indice impositivo l’astratta idoneità operativa o reddituale dell’apparecchio e gode di ampia discrezionalità nella scelta dei presupposti tributari.

  • artt. 41 e 42 Cost.

    Un prelievo non è espropriativo se non annienta o comprime oltre il limite della tollerabilità le facoltà economiche inerenti alla proprietà; la violazione della libertà di iniziativa economica richiede almeno un principio di prova dell’effettiva e seria compromissione dell’attività.

  • art. 1, Allegato III, c.p.a.

    Disciplina la perenzione ultraquinquennale e la riattivazione del giudizio mediante istanza di fissazione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della sospensione processuale richiamata dal giudice.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso mediante richiesta di fissazione dell’udienza entro il termine previsto.

Massime di principio

  • Quando una legge stabilisce direttamente presupposto, importo complessivo e criteri di riparto di una prestazione patrimoniale imposta, è rispettata la riserva relativa di legge; l’amministrazione non può introdurre, con atto attuativo, ulteriori criteri sostanziali di imposizione non previsti dalla legge.
  • Nel riparto di un prelievo imposto ai concessionari in proporzione al numero degli apparecchi riferibili a ciascuno, l’amministrazione attuatrice deve considerare le tipologie di apparecchi indicate dalla legge senza differenziarne autonomamente il peso impositivo in base alla diversa redditività.
  • Le controversie tra concessionario e gestore relative all’addebito interno del prelievo e all’esecuzione o modifica dei contratti di filiera hanno natura privatistica e appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche quando l’addebito trovi origine in un atto dell’amministrazione concedente.
  • Una consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per supplire alle carenze di allegazione e prova della parte: il fatto tecnico da accertare deve essere specificamente dedotto come motivo di ricorso e sorretto almeno da un principio di prova.
  • La diversa redditività economica di beni o attività non impone necessariamente al legislatore tributario un criterio di imposizione parametrato al reddito effettivo, quando il prelievo utilizzi ragionevolmente l’astratta idoneità operativa o reddituale del bene come presupposto di un’imposta indiretta straordinaria.
  • La deduzione di una nuova questione di legittimità costituzionale in una memoria non notificata non consente di ampliare il thema decidendum e determina l’inammissibilità della questione, ove non sia stata ritualmente introdotta nel processo.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Giurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoQuestione di legittimità costituzionaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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