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Sentenza

Sentenza n. 32/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 73/2025 del 17.03.2025, resa nel giudizio avente n. R.G. 719/2024.

Giustizia amministrativa202500258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta del docente per complessivi euro 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Campobasso n. 73/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precaria che aveva prestato servizio negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, al beneficio della carta del docente e al conseguente accredito di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza civile sulla base dell'attestazione del Tribunale di Campobasso del 30 aprile 2025 e ha ritenuto sufficiente la notificazione all'Amministrazione, in copia conforme, effettuata via PEC il 17 marzo 2025. In applicazione della nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., applicabile dal 28 febbraio 2023, ha escluso la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all'originale. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario del lavoro rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché l'Amministrazione non aveva eseguito il pagamento, ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, attribuendo complessivamente euro 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di perdurante inadempimento, il direttore generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 40 giorni decorrente dall'istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 450,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all'amministrazione di conformarsi al giudicato e può disporre misure esecutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria [...] devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti

    A decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare a esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all'originale.

  • art. 474 c.p.c.

    È richiamato quale disposizione alla quale l'art. 475 c.p.c. riconduce l'idoneità del provvedimento giudiziale a costituire titolo per l'esecuzione forzata.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere dalla pubblica amministrazione l'adempimento di una sentenza del giudice ordinario del lavoro passata in giudicato, quando la decisione imponga all'amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo specifico di conformazione.
  • Per le sentenze del giudice ordinario soggette alla disciplina vigente dal 28 febbraio 2023, ai fini della loro esecuzione non è necessaria la spedizione in forma esecutiva: la notificazione all'amministrazione debitrice di una copia attestata conforme all'originale è sufficiente a integrare le formalità richieste.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine ultimativo e nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, subordinandone l'attivazione a un'istanza della parte vittoriosa.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere individuato nell'organo amministrativo competente ratione muneris per la materia oggetto del giudicato, con facoltà di delega e senza compenso, e può ricevere un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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