Sentenza n. 1131/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Capo della sentenza del TAR Lazio n. 16149/2025 relativo alla compensazione integrale delle spese del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante privato)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante aveva ottenuto dal TAR l'integrale accoglimento del ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per l'esecuzione di una sentenza della Corte d'appello di Roma, Sezione lavoro. Il TAR aveva tuttavia compensato integralmente le spese, motivando esclusivamente con il carattere seriale del contenzioso. In appello sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio di soccombenza, nonché l'erroneità, genericità e apparenza della motivazione sulla compensazione. L'appellante ha chiesto la condanna del Ministero alla rifusione delle spese del primo grado nella misura tabellare di euro 3.613,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello. Ha affermato che, pur disponendo il giudice amministrativo di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, l'integrale accoglimento delle domande impone, di regola, l'applicazione del principio di soccombenza. La compensazione costituisce un'eccezione e richiede una motivazione più specifica e rafforzata. Nel caso concreto, il mero carattere seriale del contenzioso non costituiva valida ragione per compensare le spese; tale elemento, anzi, avrebbe potuto aggravare la responsabilità dell'amministrazione che avesse mantenuto una condotta già riconosciuta illegittima. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente alle spese, ponendo quelle del primo grado a carico del Ministero e liquidandole in euro 800,00 oltre oneri di legge. È stata invece respinta la pretesa di liquidazione nella misura tabellare richiesta, poiché il sistema tariffario è stato abrogato: i parametri ministeriali costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente. Per il grado d'appello, le spese sono state in parte compensate e per la restante parte liquidate in euro 300,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso in primo grado per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello.
art. 91 c.p.c.
Esprime il principio generale della soccombenza, in base al quale la parte soccombente deve essere condannata alle spese, salvo valide ragioni per derogare.
art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione delle spese solo in presenza di ragioni idonee, che devono essere specificamente motivate quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 13 l. n. 247/2012
Prevede che il compenso professionale sia di regola pattuito per iscritto e, in mancanza di determinazione, sia liquidato dal giudice sulla base dei parametri ministeriali.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Costituisce la base normativa per i parametri ministeriali di liquidazione dei compensi professionali, aggiornati periodicamente.
D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022
Stabilisce i parametri di riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali; il giudice può discostarsi dai valori medi, ma deve motivare lo scostamento apprezzabile.
art. 2233, comma 2, c.c.
Vieta la liquidazione di compensi meramente simbolici e impone il rispetto del decoro della professione.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
È richiamato quale fondamento del principio di leale collaborazione e correttezza nei rapporti tra amministrazione e cittadini.
Massime di principio
- Quando il ricorso è integralmente accolto, la regola generale è la condanna della parte soccombente alle spese; la compensazione costituisce un'eccezione e richiede una motivazione specifica e rafforzata.
- Il mero carattere seriale o diffuso del contenzioso non costituisce, di per sé, una valida ragione per compensare le spese, soprattutto quando l'amministrazione abbia mantenuto una condotta già riconosciuta illegittima.
- La liquidazione delle spese non richiede un'ampia motivazione quando applica il principio di soccombenza; se invece se ne discosta, il giudice deve esplicitare le ragioni concrete della compensazione.
- Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i parametri dei decreti ministeriali costituiscono criteri di riferimento per la liquidazione giudiziale, ma non comportano un vincolo automatico alla liquidazione dei valori medi o della somma richiesta dalla parte.
- Quando il giudice si discosta in misura apprezzabile dai valori medi dei parametri ministeriali, deve indicare i criteri concreti che hanno guidato la liquidazione; resta comunque vietata la liquidazione di compensi simbolici incompatibili con il decoro professionale.
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