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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2127

Regolamento delegato (UE) 2019/2127 della Commissione del 10 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2017/625 per precisare e differire alcune date di cessazione dell’applicazione di disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE. La finalità è evitare vuoti normativi nel passaggio al nuovo sistema dei controlli ufficiali su animali, merci e prodotti vegetali importati nell’Unione. Vengono così armonizzati i periodi transitori per i controlli ai posti di controllo frontalieri, presso punti di controllo diversi, per i prodotti compositi e per specifiche misure fitosanitarie. Il regolamento si applica dal 14 dicembre 2019.

Modifica le date di applicazione transitoria di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, coordinando il passaggio dalle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE al nuovo regime dei controlli ufficiali all’importazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nei controlli ufficiali su animali, merci, piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione da paesi terzi, nonché alle partite di prodotti compositi. Incide in particolare sulle disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2017/625 relative alle materie già disciplinate dalle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 14 dicembre 2019, con scadenze transitorie diverse per specifiche categorie e controlli.

Modifica del regolamento (UE) 2017/625 sulle date di applicazione transitoria

Il regolamento delegato (UE) 2019/2127 della Commissione interviene sul regolamento (UE) 2017/625, che costituisce il quadro generale dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nella filiera agroalimentare dell’Unione, inclusi i controlli su animali e merci in ingresso da paesi terzi. L’obiettivo dichiarato è evitare vuoti normativi nel passaggio dal vecchio sistema fondato sulle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE al nuovo regime introdotto dal regolamento (UE) 2017/625.

Contesto e ragioni dell’intervento

Dai considerando emerge che il regolamento (UE) 2017/625 abroga, con decorrenze diverse, le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e, tramite il regolamento (UE) 2016/2031, comporta l’abrogazione della direttiva 2000/29/CE. Poiché alcuni atti delegati ed esecutivi necessari per l’applicazione piena del nuovo quadro non erano ancora operativi per tutte le categorie di merci e controlli, la Commissione ha ritenuto necessario prorogare in via transitoria talune disposizioni delle direttive abrogate o in via di abrogazione.

Ambito materiale della modifica

L’intervento riguarda in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 connesse a:

  • controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di animali e merci;
  • controlli di identità e controlli fisici;
  • controlli presso posti di controllo frontalieri e presso punti di controllo diversi;
  • transito e trasbordo;
  • documento sanitario comune di entrata (DSCE);
  • controlli relativi a piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

Regime transitorio per le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 149, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. In base al nuovo testo, le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE che disciplinano le materie di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 48, all’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 54, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 58, lettera a), del regolamento si applicano fino al 13 dicembre 2019, in luogo delle corrispondenti disposizioni del regolamento stesso.

Per i prodotti compositi, limitatamente alle questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, continuano invece ad applicarsi le pertinenti disposizioni della direttiva 97/78/CE fino al 20 aprile 2021. La proroga è giustificata dal fatto che la disciplina specifica sui prodotti compositi nel nuovo quadro sarebbe divenuta pienamente operativa solo successivamente.

Regime transitorio per la direttiva 2000/29/CE

L’articolo 1 sostituisce anche l’articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Per le questioni disciplinate dalla direttiva 2000/29/CE, l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 48, l’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e l’articolo 58, lettera a), del regolamento si applicano dal 15 dicembre 2019, sostituendo le corrispondenti disposizioni della direttiva, che cessano di essere applicabili da quella data.

Resta però previsto che:

  • le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/29/CE continuino ad applicarsi per le questioni di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), fino al 13 dicembre 2020;
  • le stesse disposizioni continuino ad applicarsi per le questioni di cui all’articolo 54, paragrafi 1 e 3, fino al 13 dicembre 2022.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore agroalimentare, gli importatori e le autorità di controllo, il regolamento ha una funzione eminentemente transitoria e coordinativa. Esso definisce con precisione fino a quando sopravvivono le vecchie basi normative per specifiche categorie di merci e controlli, evitando incertezze applicative nel passaggio al nuovo assetto europeo dei controlli ufficiali.

Disposizioni principali

Proroga e coordinamento del regime transitorio per i controlli veterinari e fitosanitari

Modifica gli articoli 149 e 165 del regolamento (UE) 2017/625 per stabilire quali disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE continuano ad applicarsi in via transitoria e fino a quando. L’intervento mira a evitare lacune legislative fino all’entrata a regime degli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del regolamento (UE) 2017/625.

Prodotti compositi

Per le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, limitatamente ai prodotti compositi, le disposizioni pertinenti della direttiva 97/78/CE continuano ad applicarsi fino al 20 aprile 2021, in luogo della disciplina corrispondente del regolamento (UE) 2017/625.

Controlli su piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Per le materie disciplinate dalla direttiva 2000/29/CE, l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 48, l’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e l’articolo 58, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 si applicano dal 15 dicembre 2019; tuttavia le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/29/CE continuano ad applicarsi per le questioni di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), fino al 13 dicembre 2020, e per quelle di cui all’articolo 54, paragrafi 1 e 3, fino al 13 dicembre 2022.

Controlli ai posti di controllo frontalieri e in punti diversi

Per le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 48, all’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 54, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 58, lettera a), le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE si applicano fino al 13 dicembre 2019, sostituendo temporaneamente le corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisanità delle piantecontrolli veterinariimportazioni da paesi terzidiritto alimentare

Testo integrale

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