Cassazione Penale, Sentenza n. 5779/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: l'imputazione è che il ricorrente, con altri, sarebbe entrato in un locale notturno senza prenotazione, si sarebbe sistemato un tavolo autonomamente, si sarebbe rifiutato di pagare e avrebbe minacciato e aggredito la addetta alla sicurezza (Dezaz Hakim) dopo che il coindagato Occhiuzzi Luca aveva sparato un colpo di pistola alla vittima, cagionandole lesioni. I motivi di cassazione: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per non aver valutato adeguatamente elementi di difesa (dichiarazioni di testimoni e messaggi che attesterebbero la presenza del ricorrente ad una battuta di pesca la notte dei fatti) e per carenze nella descrizione e nelle modalità dell'identificazione fotografica (album ridotto, foto con occhiali da sole, mancanza di profili, possibile suggerimento da fonte confidenziale, ritardo temporale tra riconoscimenti); 2) vizio di motivazione sulla qualificazione della frase "se tu lavori qua, è grazie a noi, quindi fai il bravo" come intimidazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis, contestandone la tipicità e la conoscibilità da parte dei concorrenti; 3) carenza nella valutazione delle esigenze cautelari (ricorrente incensurato e senza contatti con pregiudicati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, perché il provvedimento impugnato non aveva adeguatamente analizzato e motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare in ordine alle modalità dell'individuazione fotografica e alla valutazione degli elementi forniti dalla difesa (dichiarazioni e messaggi). La Corte ha disposto che il giudice di rinvio fornisca una più approfondita disamina di tutte le risultanze investigative e ne dia conto in motivazione più articolata. Per l'accoglimento del primo motivo la Corte non ha esaminato i restanti motivi.
Norme richiamate
Massima delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000)
in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie
La Corte ha applicato questo principio per verificare che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi; ha ritenuto che la motivazione fosse insufficiente e che spettasse al giudice di merito integrare l'analisi probatoria
Art. 213 cod. proc. pen.
Richiamato nelle considerazioni: la Corte osserva che le modalità formali della ricognizione previste per il processo non sono obbligatorie nella fase investigativa, ma la metodologia dell'assunzione del riconoscimento fotografico incide sull'efficacia probatoria e dunque deve essere valutata e descritta dal giudice di merito
Art. 416-bis cod. pen. (riferimento all'aggravante di tipo mafioso)
Il ricorso censurava la qualificazione come intimidazione di tipo mafioso di una frase; la Corte ha richiamato che per l'applicazione di tale aggravante occorrono elementi tipici della minaccia qualificata e che la valutazione della presenza di tali elementi deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito
Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013 (Jonovic)
Utilizzata per chiarire che l'identificazione fotografica è una forma di dichiarazione e la sua forza probatoria dipende dal valore confermativo della dichiarazione; pertanto le cautele metodologiche e la qualità dell'assunzione devono essere considerate nella valutazione dell'attendibilità
Art. 127 cod. proc. pen.
Citato per indicare che l'udienza camerale si è svolta secondo le norme sul giudizio camerale; la Corte ha svolto l'udienza e le parti hanno concluso
Art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza: la Corte ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi di tale disposizione
Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte
Massime di principio
- In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari la Cassazione verifica che il giudice di merito abbia corredato la decisione di una motivazione adeguata e congrua relativa ai gravi indizi: carenze motivazionali possono determinare l'annullamento e il rinvio.
- L'individuazione fotografica, benché non soggetta rigidamente alle formalità dell'art. 213 c.p.p., richiede che il giudice descriva le modalità, la qualità delle immagini, i tempi e le circostanze dell'esame: tali aspetti influenzano l'attendibilità e devono essere valutati esplicitamente.
- Le dichiarazioni di amici/familiari e i messaggi che costituiscono un alibi non vanno automaticamente sminuiti per la loro provenienza; se concordanti e concreti, debbono essere considerati e motivatamente valutati dal giudice di merito.
- Per l'aggravante "di tipo mafioso" è necessaria una motivazione che dimostri elementi tipici della minaccia qualificata (richiamo a gruppi criminali, riconoscibilità di contesti associativi, contatti specifici): affermazioni generiche possono non reggere senza adeguata prova e motivazione.
- Se la Corte accoglie il primo motivo (vizio di motivazione sui gravi indizi) può non esaminare gli altri motivi; tuttavia il giudice di rinvio deve esaminare tutte le risultanze in modo completo e motivato.
- Nelle impugnazioni cautelari è strategico per la difesa: 1) sollevare vizi di motivazione sull'identificazione e sulla qualità probatoria dei video/foto; 2) produrre e documentare alibi concreti (messaggi, testimoni) con datazione precisa; 3) richiedere che il giudice valuti separatamente e motivi esigenze cautelari e gravità indiziaria.
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