Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/03/2018 n. 1004 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Accertamento - Autorizzazione ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie -mancata - allegazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché l'autorizzazione prevista dall'art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 per lo svolgimento delle indagini bancarie non era stata allegata o esibita al contribuente. La questione riguardava quindi se la mancata produzione dell'autorizzazione rendesse inutilizzabili i dati bancari acquisiti e illegittimo l'accertamento.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. L'autorizzazione alle indagini bancarie ha una funzione organizzativa interna nei rapporti tra gli uffici e non deve essere motivata né necessariamente allegata o esibita al contribuente. L'illegittimità dell'accertamento può derivare soltanto dalla materiale inesistenza dell'autorizzazione, e comunque solo se il contribuente dimostra di aver subito un concreto pregiudizio. La mera mancata allegazione o esibizione, quindi, non è sufficiente a invalidare l'avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972

    La norma disciplina l'autorizzazione necessaria per l'espletamento delle indagini bancarie. Secondo l'interpretazione richiamata, l'autorizzazione ha natura organizzativa interna, non richiede motivazione e la sua mancata allegazione o esibizione non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento.

  • Cassazione civile, ordinanza 10 febbraio 2017, n. 2628

    La Corte ha stabilito che la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non invalida l'avviso di accertamento. L'invalidità può configurarsi solo in caso di materiale assenza dell'autorizzazione e a condizione che tale mancanza abbia causato un concreto pregiudizio al contribuente.

Massime di principio

  • La mancata allegazione di un'autorizzazione interna all'avviso di accertamento non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto, se la legge non impone espressamente tale allegazione.
  • Per contestare efficacemente un accertamento basato su indagini bancarie non basta sostenere che l'autorizzazione non è stata esibita: occorre dimostrarne la materiale inesistenza oppure provare uno specifico e concreto pregiudizio difensivo.
  • Le autorizzazioni aventi funzione organizzativa interna possono rilevare nei rapporti tra uffici senza costituire necessariamente un elemento formale dell'avviso da comunicare al contribuente.
  • In una situazione analoga, la verifica dovrebbe concentrarsi sull'effettiva esistenza dell'autorizzazione, sulla competenza dell'ufficio che l'ha rilasciata e sull'eventuale concreta lesione del diritto di difesa, non sulla sola mancata produzione documentale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.