Sentenza del 08/03/2018 n. 1004 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento - Autorizzazione ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie -mancata - allegazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché l'autorizzazione prevista dall'art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 per lo svolgimento delle indagini bancarie non era stata allegata o esibita al contribuente. La questione riguardava quindi se la mancata produzione dell'autorizzazione rendesse inutilizzabili i dati bancari acquisiti e illegittimo l'accertamento.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. L'autorizzazione alle indagini bancarie ha una funzione organizzativa interna nei rapporti tra gli uffici e non deve essere motivata né necessariamente allegata o esibita al contribuente. L'illegittimità dell'accertamento può derivare soltanto dalla materiale inesistenza dell'autorizzazione, e comunque solo se il contribuente dimostra di aver subito un concreto pregiudizio. La mera mancata allegazione o esibizione, quindi, non è sufficiente a invalidare l'avviso di accertamento.
Norme richiamate
Art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972
La norma disciplina l'autorizzazione necessaria per l'espletamento delle indagini bancarie. Secondo l'interpretazione richiamata, l'autorizzazione ha natura organizzativa interna, non richiede motivazione e la sua mancata allegazione o esibizione non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento.
Cassazione civile, ordinanza 10 febbraio 2017, n. 2628
La Corte ha stabilito che la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non invalida l'avviso di accertamento. L'invalidità può configurarsi solo in caso di materiale assenza dell'autorizzazione e a condizione che tale mancanza abbia causato un concreto pregiudizio al contribuente.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un'autorizzazione interna all'avviso di accertamento non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto, se la legge non impone espressamente tale allegazione.
- Per contestare efficacemente un accertamento basato su indagini bancarie non basta sostenere che l'autorizzazione non è stata esibita: occorre dimostrarne la materiale inesistenza oppure provare uno specifico e concreto pregiudizio difensivo.
- Le autorizzazioni aventi funzione organizzativa interna possono rilevare nei rapporti tra uffici senza costituire necessariamente un elemento formale dell'avviso da comunicare al contribuente.
- In una situazione analoga, la verifica dovrebbe concentrarsi sull'effettiva esistenza dell'autorizzazione, sulla competenza dell'ufficio che l'ha rilasciata e sull'eventuale concreta lesione del diritto di difesa, non sulla sola mancata produzione documentale.
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