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Sentenza

Sentenza n. 444/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Genova in data -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Genova per condotte persecutorie nei confronti della moglie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore a seguito dell'istanza presentata dalla moglie durante la fase di separazione coniugale. Ha dedotto la violazione dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009 per insussistenza dei presupposti, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di istruttoria per la mancata audizione personale, la mancata acquisizione di ulteriori elementi probatori e l'omessa audizione di persone informate sui fatti, nonché la non attualità delle condotte. In particolare, ha sostenuto che gli episodi non fossero idonei a integrare gli atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. e fossero riconducibili alla fisiologica conflittualità della separazione. L'Amministrazione e la controinteressata hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l'ammonimento del Questore ha natura cautelare e preventiva e non richiede la piena prova della consumazione di un reato, essendo sufficienti elementi attendibili, valutati in chiave indiziaria e probabilistica, circa il verificarsi di condotte violente o minacciose e la loro riferibilità all'autore. Nel caso concreto, la motivazione dell'ammonimento era sostenuta da un quadro fattuale composto da minacce verbali, tentativi reiterati di contatto telefonico, insistenti occasioni di prossimità fisica e atteggiamenti intimidatori, dai quali emergeva uno stato di apprensione della moglie. La circostanza che i coniugi fossero in fase di separazione poteva spiegare i contatti necessari alla gestione dei figli, ma non rendeva irrilevanti le condotte eccedenti la normale dialettica della crisi familiare. È stato quindi ritenuto sufficiente un giudizio prognostico ex ante, senza necessità di accertare la responsabilità penale o la piena integrazione dell'art. 612-bis c.p. La censura sulla mancata audizione è stata respinta perché la partecipazione era stata garantita mediante la comunicazione di avvio, l'accesso agli atti e la possibilità di presentare memorie; inoltre, l'audizione personale non costituisce un diritto automatico del destinatario. Il TAR ha richiamato anche l'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, ritenendo non dimostrato che l'audizione avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento. Parimenti infondata è stata ritenuta la censura relativa all'istruttoria, poiché il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a screditare le testimonianze e gli accertamenti investigativi posti a fondamento dell'ammonimento. Infine, l'attualità delle esigenze preventive è stata ritenuta sussistente, considerato il tempo occorrente per l'istruttoria e il contraddittorio rispetto alla data dell'istanza. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11

    L'ammonimento del Questore è una misura cautelare e preventiva, adottabile sulla base di elementi probatori attendibili e di una valutazione indiziaria e prognostica, senza necessità della piena prova della consumazione dei reati richiamati dalla disposizione.

  • art. 612-bis c.p.

    La piena integrazione della fattispecie penale degli atti persecutori non costituisce presupposto necessario dell'ammonimento, che mira a prevenire l'evoluzione di condotte minacciose o violente verso fatti penalmente rilevanti.

  • art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 7 agosto 1990, n. 241

    il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La regola è stata applicata alla censura relativa alla mancata audizione, ritenendo che il ricorrente non avesse indicato circostanze decisive tali da modificare l'esito della valutazione amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009 ha funzione cautelare e preventiva: è sufficiente un quadro di elementi attendibili, valutati secondo una logica indiziaria e probabilistica, circa condotte minacciose o violente e la loro riferibilità al destinatario, senza che occorra la piena prova della consumazione di un reato.
  • L'ammonimento non richiede la piena integrazione degli atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p., poiché mira a impedire che condotte anomale, minacciose o violente, anche se singolarmente non decisive, evolvano in manifestazioni penalmente rilevanti.
  • Nella valutazione dei presupposti dell'ammonimento, la conflittualità coniugale e i contatti necessari alla gestione dei figli non neutralizzano la rilevanza di condotte che eccedano la normale dialettica della separazione e risultino intimidatorie o idonee a generare apprensione nella persona offesa.
  • Le garanzie partecipative nel procedimento di ammonimento non attribuiscono automaticamente al destinatario un diritto all'audizione personale, quando siano stati assicurati la comunicazione di avvio, l'accesso agli atti e la possibilità di presentare memorie; in ogni caso, il vizio non conduce all'annullamento se non è dimostrato che l'audizione avrebbe potuto determinare un diverso contenuto del provvedimento.
  • L'istruttoria dell'ammonimento può fondarsi anche su testimonianze, accertamenti investigativi e altri elementi raccolti dall'Amministrazione; chi contesta la misura deve fornire allegazioni idonee a mettere concretamente in discussione il complesso delle risultanze poste a suo fondamento.
  • L'attualità delle esigenze preventive può sussistere anche quando sia trascorso un intervallo temporale tra l'istanza e l'adozione dell'ammonimento, se tale intervallo è giustificato dall'istruttoria e dal contraddittorio procedimentale e non risulta cessato il pericolo da prevenire.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentale

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