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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29104/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da indagini fiscali dalle quali sarebbe emerso il trasferimento di ingenti somme dal conto corrente di una ONLUS, di cui il contribuente era tesoriere, verso conti correnti intestati a lui e alla moglie, con successivo utilizzo delle somme per spese personali, tra cui la ristrutturazione di un immobile di proprietà personale. Per l’anno d’imposta 2012 l’Ufficio, assumendo l’equiparazione dei proventi illeciti ai redditi diversi, emetteva avviso di accertamento notificato il 5 dicembre 2018 per maggior reddito non dichiarato. Il contribuente impugnava l’atto e il giudice di primo grado lo annullava; la decisione veniva confermata in appello sul punto decisivo, perché l’Agenzia non aveva provato la presentazione della denuncia penale necessaria, secondo il giudice territoriale, per il raddoppio dei termini di accertamento. Il contribuente proponeva anche appello incidentale sui motivi rimasti assorbiti in primo grado, tra cui la dedotta mancanza di contraddittorio preventivo, ma tale impugnazione veniva dichiarata assorbita e comunque inammissibile. In Cassazione l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1972, dell’art. 1, comma 132, l. 208/2015, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova della formale presentazione della denuncia penale, mentre bastava la documentazione richiamata in atti relativa ai procedimenti penali originati dalle informative di polizia giudiziaria; il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale, denunciando motivazione apparente e violazione del contraddittorio endoprocedimentale, oltre a riproporre le questioni non esaminate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondata la censura sul raddoppio dei termini di accertamento: per la normativa transitoria applicabile agli atti notificati dopo il 2 settembre 2015 e per periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga è consentita se sussiste una violazione che comporti obbligo di denuncia per reati tributari e la denuncia sia stata presentata o trasmessa nei termini; tuttavia, quando vi sia un procedimento penale pendente con acquisizione delle informative di polizia giudiziaria, tali informative sono sufficienti e non occorre in giudizio la prova della comunicazione della notizia di reato. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva in primo luogo rilevato la carenza di interesse dell’appellante incidentale, poiché il contribuente era risultato pienamente vittorioso in primo grado e, rigettato l’appello principale, non residuava soccombenza che giustificasse l’impugnazione autonoma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato come parametro della censura per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale per dedurre motivazione apparente e violazione delle regole processuali sulla motivazione.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1972

    Regola i termini per l’accertamento tributario, suscettibili di proroga/raddoppio nei casi previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato quale disposizione corrispondente in materia IVA sulla proroga dei termini di accertamento.

  • art. 1, comma 132, l. n. 208/2015

    Costituisce la disciplina transitoria applicabile agli atti notificati dopo il 2 settembre 2015 per periodi d’imposta antecedenti al 31 dicembre 2016, subordinando la proroga dei termini a specifiche condizioni.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova, che la sentenza di merito avrebbe erroneamente applicato imponendo una prova non necessaria.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio e l’uso degli atti di causa.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale per dedurre motivazione apparente o insufficiente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È evocato quale norma sulla motivazione delle sentenze del processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio del raddoppio dei termini di accertamento tributario, per gli atti notificati dopo il 2 settembre 2015 e riferiti a periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016, la proroga è consentita solo se vi è una violazione che comporti obbligo di denuncia per reati tributari e la denuncia sia stata presentata o trasmessa entro i termini ordinari.
  • Ai fini della prova del raddoppio dei termini, quando risulti pendente un procedimento penale e siano acquisite le informative di polizia giudiziaria, tali informative possono essere sufficienti, senza necessità di dimostrare in giudizio la formale comunicazione della notizia di reato dalla quale il procedimento è scaturito.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile se non censura la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; inoltre, la parte integralmente vittoriosa in primo grado non ha interesse autonomo a impugnare autonomamente se l’appello principale viene rigettato e non residuano capi di soccombenza.
  • La legittimazione all’impugnazione incidentale condizionata presuppone comunque una soccombenza o un interesse processuale concreto; le questioni assorbite possono essere riproposte nel giudizio di rinvio solo se la cassazione della sentenza renda attuale tale interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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