Sentenza n. 719/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Olbia in ordine all'istanza di annullamento in autotutela e/o revoca della pratica n. 1553.852173 del 20.10.2025 trasmessa il 18.11.2025, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in ordine alla menzionata istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Olbia sull’istanza del 18 novembre 2025 di annullamento in autotutela e/o revoca del titolo SUAPE n. 1553.852173
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Olbia sull’istanza volta all’annullamento o alla revoca in autotutela del titolo SUAPE rilasciato alla controinteressata, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito, tra l’altro, la propria incompetenza, sostenendo che la competenza spettasse alla Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, la quale aveva espresso determinazioni negative sull’istanza con nota del 3 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare le plurime eccezioni processuali formulate dal Comune e dalla controinteressata. Il giudice ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, è stato adottato un provvedimento espresso conclusivo del procedimento avviato dall’istanza privata. Secondo il TAR, l’adozione di un provvedimento espresso, indipendentemente dal suo contenuto — favorevole o sfavorevole — soddisfa l’interesse pretensivo azionato con il ricorso contro il silenzio, facendo venir meno la materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito e della particolare complessità della causa.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio è diretto a ottenere una pronuncia sull’obbligo dell’amministrazione di provvedere. L’adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento determina il venir meno dell’interesse alla decisione sul silenzio e la cessazione della materia del contendere, quale che sia il contenuto del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’adozione nelle more di un provvedimento espresso che definisce il procedimento determina la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia di accoglimento o di rigetto dell’istanza privata.
- Quando il procedimento amministrativo è stato concluso con un provvedimento espresso dopo la proposizione del ricorso ex art. 117 c.p.a., il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare le ulteriori eccezioni processuali dedotte dalle parti.
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