Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29452/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo (21/02/2025) che aveva modificato l'ordinanza del GIP del 28/01/2025. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) censura sulla valutazione dei gravi indizi e sul ruolo causale attribuitogli nei reati contestati ai capi 8), 9) e 10) (estorsione e tentata estorsione), sostenendo di non aver contribuito materialmente o intenzionalmente alle intimidazioni attribuite al Bonura; (2) censura circa la qualificazione della sua condotta come partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis), sostenendo che il ruolo di autista/intermediario non dimostra un contributo stabile e causale all'associazione; (3) censura riguardante l'applicazione delle aggravanti dell'art. 416-bis (quarto e sesto comma) con riferimento alla disponibilità di armi, sostenendo che non sarebbe sufficiente la mera detenzione di un'arma da parte di un associato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto al capo 8) (confermando che lo Spataro, pur non avendo effettuato la minaccia, ne era a conoscenza e ne avrebbe tratto vantaggio) ed è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato per i capi 9) e 10); il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché dalle attività attribuite allo Spataro (intermediazione di messaggi, convocazioni, vigilanza, cautele come l'assenza di telefoni) emergono gravi indizi di stabile contributo all'associazione mafiosa; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Conseguentemente è stato confermato l'impianto motivazionale del Tribunale del riesame (che aveva annullato il capo 7), riqualificato il capo 10) come tentata estorsione e confermato il resto dell'ordinanza).

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti della sindacabilità in questa sede (no rivalutazione del quadro indiziario che richieda nuovo apprezzamento dei fatti)

  • art. 273 c.p.p.

    Riferimento alle regole sulla valutazione degli atti e delle risultanze probatorie; la Corte applica i criteri di valutazione dei gravi indizi e respinge la richiesta di reinterpretazione dei fatti

  • art. 192 c.p.p.

    Norme sulle presunzioni e valutazione delle prove; utilizzata per confermare la correttezza della valutazione indiziaria operata dal giudice di merito

  • art. 110 c.p.

    Principio del concorso di persone nel reato: la responsabilità può ricadere su chi fornisce un apporto consapevole e finalizzato al medesimo obiettivo criminoso anche senza aver materialmente compiuto la condotta minacciosa

  • art. 629 c.p.

    Norma che definisce il reato di estorsione; la Corte conferma che, sulla base delle intercettazioni e delle circostanze, può sussistere concorso di persone nell'estorsione anche se la minaccia è stata materialmente compiuta da altro soggetto

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso e sulle aggravanti. La Corte richiama che la partecipazione mafiosa richiede uno stabile inserimento e un contributo effettivo alla capacità operativa della consorteria; l'aggravante relativa alla disponibilità di armi richiede elementi specifici, ma il motivo di censura è stato comunque dichiarato generico e inammissibile

Massime di principio

  • Per il concorso in un'estorsione non è necessario aver materialmente compiuto la minaccia: è sufficiente un apporto consapevole e finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo criminoso, anche se il contributo è differenziato tra i partecipanti
  • La valutazione dei gravi indizi è rimessa al giudice di merito; la Corte di cassazione non ammette rivalutazioni del materiale indiziario se il ricorso si limita a chiedere una diversa lettura dei fatti
  • Per integrare l'art. 416-bis non basta la mera vicinanza o disponibilità verso esponenti mafiosi: è necessario dimostrare uno stabile apporto operativo e causale alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione (es. intermediazione di messaggi, organizzazione di incontri, vigilanza, uso di cautele operative)
  • Il ruolo di autista o intermediario può comunque concorrere a configurare la partecipazione mafiosa se accompagnato da altre condotte che mostrano piena consapevolezza e disponibilità funzionale all'organizzazione
  • Le censure generiche o che non esplicitano in modo puntuale le ragioni di illegittimità delle decisioni di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili
  • La riqualificazione del reato (es. da estorsione consumata a tentata estorsione) è possibile in sede di giudizio di merito e può essere confermata in sede di legittimità se la motivazione è adeguata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.