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Ordinanza

Ordinanza n. 36/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota prot. 41684 del 17.10.2025, con la quale il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti (anche DAR) presso l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità ha diffidato la ricorrente, con sospensione dell’attività, ai sensi dell’art. 208, co. 13, lett. b), d. lgs. n. 152/2006, disponendo al contempo la inefficacia del D.D.G. 149/2025; - della nota prot. 36422 del 26/09/2025 di ARPA Sicilia, richiamata nel provvedimento sopra menzionato, nella quale sono descritti “gli esiti di un sopralluogo effettuato in data 11/09/2025 presso l’impianto in oggetto, da ARPA Sicilia, ASP Palermo, congiuntamente a personale del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, e trasmette la relativa Relazione di Servizio”, in uno con la relazione di servizio allegata al provvedimento principale; - della nota prot. 47099 del 20.11.2025, con la quale il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha confermato la sospensione per la gestione del rifiuto urbano indifferenziato; - della nota del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti prot. 48237 del 28.11.2025, con la quale l’amministrazione regionale, ha disposto il riavvio parziale e condizionato dell’attività della ricorrente; Nonché, ove occorra: - della nota prot. n. 001-37841-GEN/2025 del 12.11.2025 con la quale ARPA Sicilia ha asseverato le prescrizioni di cui al verbale n. 16/19 del giorno 11.11.2025 a cura del Nucleo operativo ecologico di Palermo, in particolare avuto riguardo a quelle indicare alle lettere a), b) e c); - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto;

Giustizia amministrativa202502576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida con sospensione dell’attività e declaratoria di inefficacia dell’autorizzazione, conferma della sospensione per la gestione del rifiuto urbano indifferenziato e successivi provvedimenti di riavvio parziale e condizionato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore impianto rifiuti)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la diffida regionale adottata ai sensi dell’art. 208, comma 13, lettera b), del d.lgs. n. 152/2006, con sospensione dell’attività e declaratoria di inefficacia del titolo autorizzatorio. Sono stati impugnati anche gli atti istruttori e di accertamento di ARPA Sicilia, la relazione di servizio relativa al sopralluogo svolto con ASP e Carabinieri del NOE, la conferma della sospensione riguardante il rifiuto urbano indifferenziato, il successivo riavvio parziale e condizionato dell’attività e, ove occorrenti, le prescrizioni asseverate da ARPA. Il giudice, nella fase cautelare, ha rilevato un possibile difetto di giustificazione dell’attuale permanenza della sospensione: l’amministrazione ha infatti affermato che erano venuti meno i principali pericoli per l’ambiente e la salute pubblica posti a fondamento della sospensione, senza precisare quali ulteriori pericoli residuassero.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato. La valutazione è stata compiuta con il sommario esame proprio della fase cautelare e ha ravvisato un adeguato fumus boni iuris, fondato sull’apparente contraddittorietà o insufficienza della motivazione amministrativa circa la permanenza dei presupposti per la sospensione dell’attività: se i principali pericoli ambientali e sanitari sono venuti meno, l’amministrazione avrebbe dovuto indicare specificamente gli eventuali rischi residui idonei a giustificare la misura. Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha fissato l’udienza pubblica per il 17 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti dell’amministrazione non costituita.

Norme richiamate

  • art. 208, comma 13, lett. b), d.lgs. 152/2006

    sono “venuti meno i principali pericoli per l’ambiente e la salute pubblica per i quali è stata disposta la sospensione dell’attività”

    La disposizione è indicata quale base normativa del potere regionale di diffidare il gestore e disporre la sospensione dell’attività; in sede cautelare, la legittimità della misura è stata posta in dubbio per l’insufficiente specificazione dei pericoli ancora residui.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda incidentale e sospeso gli effetti dell’atto impugnato sulla base di un adeguato fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione dispone o mantiene la sospensione di un’attività per ragioni ambientali e sanitarie, deve indicare in modo concreto e attuale i pericoli che giustificano la misura; non è sufficiente riconoscere che sono venuti meno i principali rischi originari senza precisare quali rischi residui permangano.
  • La sopravvenuta attenuazione o cessazione dei pericoli posti a fondamento di una sospensione amministrativa impone una rinnovata e puntuale motivazione sulla permanenza dei presupposti della misura, soprattutto quando l’amministrazione dispone contestualmente un riavvio solo parziale o condizionato.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAutotutela
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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