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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-272/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2021. — Sebastian Veit contro Banca centrale europea (BCE). — Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Retribuzione – Concorso – Parità di trattamento tra candidati interni e candidati esterni – Attribuzione dello scatto. — Causa C-272/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di un dipendente BCE che contestava il proprio inquadramento nello scatto 17 della fascia F/G dopo un concorso interno/esterno. Conferma che la BCE poteva applicare criteri diversi ai candidati interni e a quelli esterni, perché diretti a obiettivi differenti ma riconducibili alla logica degli articoli 32 e 46 dello Statuto. La differenza di trattamento è ritenuta giustificata e proporzionata, e il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Impugnazione sul diverso inquadramento retributivo dei candidati interni ed esterni della BCE dopo un concorso, con verifica della parità di trattamento e della proporzionalità della disciplina applicata.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’inquadramento nello scatto di un dipendente BCE assunto tramite concorso e promosso a una fascia superiore, sia compatibile con il principio di parità di trattamento applicare ai candidati interni l’articolo 5, paragrafo 1, della circolare BCE 2/2011, che assicura continuità di carriera e retribuzione, e ai candidati esterni la prassi amministrativa costante per i nuovi membri del personale; e se tale differenza di trattamento sia giustificata e proporzionata, anche alla luce della giurisprudenza relativa agli articoli 32 e 46 dello Statuto dei funzionari.

Principio di diritto

La Corte afferma che, nel regime del personale della BCE, è compatibile con il principio di parità di trattamento trattare in modo diverso, ai fini dell’inquadramento nello scatto dopo un concorso, i candidati interni e quelli esterni quando le regole applicate rispondono a finalità diverse ma comparabili a quelle degli articoli 46 e 32 dello Statuto dei funzionari: per i dipendenti già in servizio la disciplina mira a garantire la continuità della carriera e della retribuzione, mentre per i nuovi assunti valorizza l’esperienza anteriore. Tale differenza è giustificata e proporzionata anche se può produrre un esito meno favorevole per il candidato interno; non è imposto che la medesima esperienza sia conteggiata due volte.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 32 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 46 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 5, paragrafo 1, della circolare amministrativa BCE 2/2011

Impugnazione Veit/BCE sullo scatto retributivo dopo concorso

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dal sig. Sebastian Veit avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro due decisioni della BCE relative al suo inquadramento retributivo. La controversia attiene al trattamento, ai fini dello scatto stipendiale, del personale interno della BCE che partecipa a un concorso rispetto ai candidati esterni.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il ricorrente era stato assunto dalla BCE nel 2015 come analista nel settore della vigilanza, con inquadramento nella fascia E/F e attribuzione dello scatto 70, calcolato secondo la prassi amministrativa costante per i nuovi membri del personale. Nel 2017 era stato temporaneamente promosso a una fascia superiore, F/G, con attribuzione dello scatto 17 in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della circolare amministrativa BCE 2/2011. Successivamente aveva partecipato a un concorso bandito dalla BCE, al quale avevano preso parte sia candidati interni sia esterni, e, risultando vincitore, era stato trasferito a un nuovo posto nella fascia F/G con decisione del 3 gennaio 2018, sempre con lo scatto 17.

Il ricorrente aveva chiesto il riesame della decisione e poi presentato reclamo, entrambi respinti. Il Tribunale aveva a sua volta respinto il ricorso, ritenendo che i candidati interni e quelli esterni si trovassero in situazioni comparabili ai fini dell’inquadramento nello scatto, ma che la differenza tra i criteri applicati fosse giustificata e proporzionata.

Questioni affrontate in impugnazione

In sede di impugnazione il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale e della decisione BCE sul suo inquadramento. La BCE eccepiva preliminarmente l’irricevibilità dell’impugnazione per difetto di interesse ad agire e per asserite censure di fatto non ammissibili in sede di impugnazione.

Nel merito, il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse violato il principio di parità di trattamento di cui all’articolo 20 della Carta, poiché l’esperienza professionale anteriore dei candidati esterni sarebbe stata valorizzata in modo molto più favorevole rispetto a quella dei candidati interni. Richiamava la giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 32 e 46 dello Statuto dei funzionari, sostenendo che nel suo caso dovesse prevalere la logica dell’assunzione e non quella della promozione, anche in ragione della sua breve permanenza in BCE prima del nuovo concorso.

Normativa e riferimenti giurisprudenziali rilevanti

La Corte richiama, oltre alle norme processuali sull’impugnazione, il principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 20 della Carta e applicabile alla BCE in forza dell’articolo 51, paragrafo 1. Sono inoltre richiamati, in via analogica, gli articoli 32 e 46 dello Statuto dei funzionari, nonché la giurisprudenza delle sentenze Samara/Commissione, Michel/Commissione, Lucas/Commissione e altre pronunce che distinguono tra regole di assunzione e regole di promozione, pur ammettendo deroghe in presenza di circostanze particolari.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE. Osserva che il fatto che non sia possibile stabilire in sede di impugnazione se il ricorrente sarebbe stato effettivamente collocato nello scatto 83, anziché nello scatto 17, non toglie interesse alla sua impugnazione, poiché la censura riguarda una questione di diritto relativa alla parità di trattamento. Ricorda inoltre che la Corte non può riesaminare i fatti, salvo snaturamento, e che le censure del ricorrente, nella parte in cui contestano l’interpretazione giuridica del Tribunale e non una nuova valutazione fattuale, sono ricevibili.

Ragionamento della Corte nel merito

La Corte afferma che il Tribunale ha correttamente ritenuto comparabili, ai fini dell’inquadramento nello scatto, i candidati interni e i candidati esterni che hanno superato il medesimo concorso, ma che tale comparabilità non impedisce l’applicazione di regole diverse quando esse rispondono a finalità differenti. Nel regime della BCE, l’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011 mira a garantire la continuità dell’evoluzione della carriera e della retribuzione del personale già in servizio, in modo analogo alla logica dell’articolo 46 dello Statuto. La prassi amministrativa costante per i nuovi membri del personale, invece, valorizza l’esperienza professionale anteriore, in modo analogo all’articolo 32 dello Statuto.

La Corte sottolinea che le disposizioni dello Statuto non si applicano direttamente al personale BCE, ma la loro giurisprudenza è pertinente perché esprime il principio generale di parità di trattamento. Sottolinea altresì che il fatto che l’esperienza anteriore del ricorrente sia stata già considerata al momento della sua prima assunzione non impedisce che essa sia ulteriormente considerata, in misura diversa, nel nuovo inquadramento; ma una diversa e meno favorevole valorizzazione non costituisce di per sé una violazione del principio di uguaglianza.

Giustificazione e proporzionalità della differenza di trattamento

La Corte conferma la valutazione del Tribunale secondo cui la differenza di trattamento è giustificata da un obiettivo legittimo e ragionevole: garantire, durante il normale svolgimento della carriera in BCE, la massima continuità possibile nell’evoluzione della carriera e della retribuzione dei dipendenti interni. Tale obiettivo è ritenuto comparabile a quello perseguito dall’articolo 46 dello Statuto. La Corte aggiunge che, nel caso concreto, l’esperienza professionale anteriore fatta valere dal ricorrente è stata comunque presa in considerazione ai fini del nuovo inquadramento, per cui non può parlarsi di esclusione totale o di trattamento arbitrario.

Quanto alla proporzionalità, la Corte respinge l’argomento secondo cui la diversa valorizzazione dell’esperienza professionale anteriore comporterebbe una perdita di reddito eccessiva rispetto alla situazione dei candidati esterni. Richiama la giurisprudenza secondo cui il fatto di prendere in considerazione l’esperienza professionale con modalità diverse per gruppi obiettivamente distinti non è discriminatorio, se i criteri sono adeguati alle esigenze specifiche di ciascun gruppo.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente il motivo unico di impugnazione e, quindi, l’impugnazione nel suo complesso. In applicazione delle norme sulle spese del procedimento di impugnazione, condanna il sig. Veit a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla BCE.

Principio affermato

Nel quadro del personale BCE, il principio di parità di trattamento non impedisce che, dopo un concorso comune, i candidati interni e quelli esterni siano inquadrati nello scatto secondo regole differenti, quando tali regole perseguano obiettivi diversi ma ragionevoli e comparabili a quelli delle disposizioni dello Statuto dei funzionari relative, rispettivamente, all’assunzione e alla promozione. È dunque legittimo che l’esperienza professionale anteriore dei candidati esterni sia valorizzata in modo diverso rispetto alla posizione dei candidati interni già in servizio, purché la differenza sia giustificata e proporzionata.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europearetribuzione del personaleparità di trattamentoconcorso e promozioni internepersonale della banca centrale europea

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