Cassazione Penale, Sentenza n. 34174/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva principalmente l'illegittimità dell'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento del Giudice di pace, perché, secondo l'art. 36 d.lgs. 274/2000 e la giurisprudenza consolidata, il pubblico ministero può proporre appello davanti al Tribunale solo contro sentenze di condanna che applicano pena diversa da quella pecuniaria; contro le proscioglienze del Giudice di pace il rimedio ordinario del PM è il ricorso per cassazione. In subordine l'imputato contestava la sussistenza degli elementi del reato (asserta legittima detenzione e possesso delle chiavi), l'erronea valutazione probatoria, l'inversione dell'onere della prova e la mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha dichiarato l'incompetenza funzionale del Tribunale di Treviso ad agire come giudice dell'appello (annullando senza rinvio la sentenza del Tribunale in quanto giudice di appello). Ha quindi riqualificato l'atto del pubblico ministero come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., ha quindi esaminato la posizione complessiva e ha annullato la sentenza di proscioglimento del Giudice di pace del 4 novembre 2022, rinviando il giudizio al Giudice di pace di Treviso in diversa composizione per un nuovo giudizio. Pertanto la pronuncia d'appello (che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato) è annullata per incompetenza, l'impugnazione del PM è stata ritenuta utilizzabile come ricorso per cassazione e la sentenza di primo grado è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Norma sostanziale contestata: reato di occupazione di immobile altrui. La Corte prende atto che il fatto riguarda questo articolo ma decide sul profilo processuale prima che sul merito.
art. 36 d.lgs. 274/2000
Secondo la Corte e la giurisprudenza consolidata il pubblico ministero può proporre appello al Tribunale solo per le sentenze di condanna del Giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; contro le proscioglienze del Giudice di pace il rimedio del PM è il ricorso per cassazione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente alla Corte, nei limiti indicati, di attribuire efficacia diversa all'atto di impugnazione (favor impugnationis); la Corte ha usato tale possibilità per riqualificare l'appello del PM come ricorso per cassazione.
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto delle modifiche procedural-appeal; la Corte afferma che, nonostante modifiche successive, il ricorso per cassazione resta il rimedio ordinario del PM contro le proscioglienze del giudice di pace.
artt. 620 e 621 cod. proc. pen.
Riferiti dalla Corte per richiamare i principi sulla competenza e sull'invio degli atti all'autorità competente; utilizzati a supporto del principio di economia processuale nel disporre gli effetti dell'incompetenza funzionale.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sull'onere della prova richiamata dalle deduzioni difensive; la Corte non ha esaminato il merito perché il primo motivo di procedimento è stato risolutivo.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai criteri di motivazione della sentenza di proscioglimento e alle eccezioni di travisamento delle prove formulate dal PM.
art. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.
Norme richiamate dalla difesa in merito alla concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena e alla sospensione condizionale; la Corte non è entrata nel merito dopo aver deciso il tema processuale principale.
Massime di principio
- Contro le proscioglienze pronunciate dal Giudice di pace il pubblico ministero non può validamente promuovere appello al Tribunale quando la disciplina speciale prevede il ricorso per cassazione: in tal caso l'impugnazione è inammissibile salvo la possibile riqualificazione solo in casi e limiti espressi.
- Il giudice d'appello deve verificare la propria competenza funzionale fin dall'inizio; se la competenza è radicalmente erronea il provvedimento è viziato e può essere annullato per incompetenza funzionale.
- La Corte di Cassazione può, nell'esercizio del favor impugnationis e nei limiti di legge, riqualificare un atto di impugnazione (es. appello in ricorso) se ciò è coerente con economia processuale e con il diritto di difesa, ma tale riqualificazione non è automatica e deve rispettare i limiti normativi.
- Quando la Corte rileva l'inammissibilità o l'incompetenza di un grado, può annullare il provvedimento emesso dal giudice incompetente senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti all'autorità competente, valorizzando i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
- Se si agisce in una situazione simile, è importante sollevare immediatamente eccezioni di incompetenza e di inammissibilità dell'impugnazione avversaria e, sul merito, documentare con chiarezza elementi probatori (es. possesso chiavi, atti civili e diffide) per evitare che questioni processuali pregiudichino l'esame sostanziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34059/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34060/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34061/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34062/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34063/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34064/2025 del 17/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →