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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 21821 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulle censure formulate in appello e, soprattutto, violazione del principio del contraddittorio. In particolare, il giudizio relativo all'accertamento del maggior reddito di una società di persone non aveva coinvolto i soci della C.S. s.n.c., nonostante l'unitarietà dell'accertamento societario e la conseguente imputazione del reddito ai soci in proporzione alle rispettive quote.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nella parte relativa alla mancata integrazione del contraddittorio. Ha cassato sia la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sia quella di primo grado, rilevando la nullità assoluta del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, in diversa composizione, affinché celebri nuovamente il giudizio nei confronti della società e di tutti i soci, disponendo l'integrazione del contraddittorio. Le ulteriori censure sono state assorbite; il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia.

  • Art. 101 c.p.c.

    Tutela il principio del contraddittorio, imponendo che le parti necessarie siano messe in condizione di partecipare al procedimento.

  • Art. 111, comma 2, Cost.

    Richiama i principi del giusto processo e del contraddittorio tra le parti.

  • Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Prevede l'imputazione dei redditi delle società di persone ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia tributaria deve essere trattata necessariamente nei confronti di più soggetti, come accade per la società di persone e tutti i suoi soci.

  • Art. 29 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Consente, ove necessario, la riunione di procedimenti connessi, ferma restando la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Massime di principio

  • Quando viene contestato un accertamento fiscale che riguarda una società di persone e incide automaticamente sul reddito dei soci, la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali di singoli soci.
  • La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità assoluta del processo, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • In presenza di tale vizio processuale, il giudice non decide normalmente il merito dell'accertamento: annulla le decisioni già pronunciate e dispone la rinnovazione del giudizio davanti al giudice competente, previa integrazione del contraddittorio.
  • La riunione di procedimenti separati può evitare decisioni contrastanti, ma non sostituisce la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano formalmente parti del medesimo procedimento.
  • La decisione non stabilisce che l'accertamento fiscale sia fondato o infondato nel merito; stabilisce soltanto che il precedente giudizio era nullo per violazione del contraddittorio.

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