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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25351/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 17/02/2022 che aveva confermato, in larga parte, la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce tre censure principali: 1) nullità dell'interrogatorio di garanzia per esiguità del tempo concesso alla difesa per consultare gli atti; 2) carenza di gravità indiziaria rispetto ai reati contestati (in particolare associazione a delinquere ai fini di traffico di stupefacenti - capo 1 - e detenzione/porto di arma - capo 21 e 24), deducendo che le emergenze non lo collegano alle attività di traffico e che il riferimento a un'arma in una conversazione intercettata è generico; 3) erronea applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (in particolare per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990), sostenendo che la sua incensuratezza e le condizioni personali/familiari/lavorative avrebbero dovuto consentire misure meno afflittive.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo punto la Corte conferma che questioni relative a mancanza o invalidità dell'interrogatorio di garanzia non sono rilevanti nel giudizio di riesame perché attengono ad adempimenti successivi ed avulsi dalla legittimità intrinseca della misura; inoltre non sussiste nullità per il breve preavviso, non essendo stata richiesta dalla difesa la richiesta di differimento entro i termini di legge. Sul secondo punto la Corte ritiene correttamente motivata la valutazione della gravità indiziaria: la conversazione intercettata con domanda "Hai lasciato la doppietta dove ti ho detto?" e la risposta "Sotto casa, sì" assumono rilevanza indiziaria, integrate dal ritrovamento di altre armi e di stupefacenti/strumenti di confezionamento in abitazione; videoriprese comprovano poi il comportamento del Prela (prelevamento del fucile e collocamento nella BMW del capo del sodalizio), conferendo grado indiziario anche per la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Sul terzo punto la presunzione iuris tantum dell'adeguatezza della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 non è stata superata: non emergono elementi concreti di distacco del Prela dal sodalizio né segnali che rendano adeguate misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato alle spese processuali e il provvedimento viene trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990

    art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Per i reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74) opera una presunzione iuris tantum dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che può essere superata solo con elementi concreti che escludano esigenze cautelari o dimostrino il distacco dall'associazione

  • Legge n. 895/1967

    artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967

    Norme penali in materia di armi richiamate per le imputazioni relative a detenzione e porto di arma; la Corte valuta la gravità indiziaria anche sulla base di conversazioni intercettate e riscontri materiali (sequestri, rinvenimenti)

  • Codice di Procedura Penale

    Definisce i requisiti di gravità indiziaria richiesti per l'applicazione di misure cautelari personali; valutazione in sede cautelare ha natura probabilistica e non coincide con il giudizio di colpevolezza in dibattimento

  • Codice di Procedura Penale

    Regola l'interrogatorio di garanzia: la mancata o breve distanza temporale tra deposito degli atti e interrogatorio non determina automaticamente nullità; la difesa può chiedere il differimento entro i termini previsti

  • Codice di Procedura Penale

    Riferimento al procedimento che precede l'interrogatorio e alla necessità di verifica immediata dei presupposti della privazione della libertà

  • Codice di Procedura Penale

    art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato a confronto per spiegare la diversa valenza del termine "indizi" nel contesto delle misure cautelari rispetto al giudizio di merito

  • Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario in relazione allo stato di detenzione dell'interessato

Massime di principio

  • Nel giudizio di riesame non sono rilevabili vizi relativi a mancanze o nullità dell'interrogatorio di garanzia che si siano verificati successivamente rispetto al provvedimento cautelare, perché quelle questioni non intaccano l'intrinseca legittimità del provvedimento impugnato
  • La brevità del termine tra comunicazione del deposito degli atti e l'interrogatorio di garanzia non determina di per sé nullità: la difesa deve richiedere il differimento entro i termini di legge se necessita di maggiore tempo per consultare gli atti
  • La gravità indiziaria ai fini cautelari ha una natura probabilistica e richiede indizi seri e concordanti, non la certezza richiesta in dibattimento; conversazioni intercettate, rinvenimenti materiali e videoriprese possono combinarsi per formare un quadro indiziario significativo
  • Un riferimento specifico a un'arma in una conversazione intercettata (anche se isolato) può assumere rilevanza indiziaria se integrato da riscontri concreti (sequestri, ritrovamenti, comportamenti filmati)
  • Per i reati di droga disciplinati dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 esiste una presunzione iuris tantum che la custodia cautelare in carcere sia adeguata; per superarla occorrono elementi concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o il distacco dall'associazione
  • La mera incensuratezza o le condizioni familiari/lavorative non sono, di per sé, idonee a superare la presunzione di adeguatezza della misura cautelare quando sussistono indizi di partecipazione a un'associazione criminosa
  • In situazioni simili è fondamentale documentare elementi obiettivi e specifici per contestare la gravità indiziaria o per proporre misure alternative: assenza di rapporti fiduciari con il capo, prova di non coinvolgimento nelle attività tipiche dell'associazione, o inattendibilità degli elementi di riscontro

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