Cassazione Penale, Sentenza n. 2511/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona dell'11/04/2023 che aveva confermato responsabilità per reati fallimentari (con declaratoria di prescrizione per la bancarotta semplice). Unico motivo di cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta distrattiva. Il ricorrente sostiene che la condanna si fondi solo sulla consulenza tecnica del PM che avrebbe rilevato mere iscrizioni contabili fittizie senza prova di effettiva distrazione di ricchezze né del requisito soggettivo (dolo di arrecare danno ai creditori per procurare ingiusto profitto). Contesta in particolare l'operazione con la "Bijoux accessori", affermando l'assenza di movimentazioni finanziarie e quindi di distrazione/occultamento, e censura il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo prospetti una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, attività non consentita in sede di legittimità, e che la Corte d'appello e il Tribunale avevano già formato un quadro di attività depauperativa realmente attuata, con falsità contabili come modalità di mascheramento. Anche la censura sulle attenuanti è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità salvo vizi di illogicità o arbitrarietà, non riscontrati. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nessuna condanna alla rifusione delle spese alla parte civile (in mancanza di attività difensiva effettiva nel giudizio di cassazione).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di cassazione: non è ammessa una rivalutazione delle risultanze processuali e del fatto salvo il vizio di travisamento degli atti; la Cassazione verifica la correttezza del discorso motivazionale ma non riformula il giudizio di merito.
art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23/06/2017, n.103)
Consente la condanna per spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) nell'ipotesi di ricorso inammissibile, con determinazione equitativa in relazione alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
D.Lgs. 74/2000, artt. 2 e 8
Richiamati dal ricorrente in relazione a pronunce di assoluzione per violazioni tributarie basate sull'assenza di movimentazioni finanziarie; la Corte osserva che tale censura è generica e non specificamente dedotta in cassazione, risultando insufficiente a fondare l'inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, sent. 13/6/2000 n.186
Richiamata in tema di determinazione della responsabilità della parte per la causa di inammissibilità e dell'equità nel fissare la somma per la Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre: es. Sez. U. n.14722/2020, Sez. U. n.22242/2011, Sez. U. n.12/2000)
Ripropone il principio consolidato che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria; le valutazioni discrezionali su gravità dei fatti e sulla sussistenza o prevalenza delle circostanze attenuanti/aggravanti sono sindacabili solo se manifestamente arbitrarie o illogiche.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rivalutare fatti e prove: chi impugna per vizio di motivazione deve individuare un errore di diritto o un travisamento degli atti, non proporre una diversa lettura probatoria.
- Contestare l'assenza del requisito soggettivo (dolo) richiede argomentazioni specifiche e dimostrare che il giudice di merito abbia travisato documenti o atti, diversamente la censura è generica e inammissibile.
- Le operazioni apparentemente prive di movimentazioni finanziarie possono comunque essere ritenute distrattive se il giudice del merito accerta un'effettiva attività depauperativa complessiva; l'assenza di movimenti non esclude automaticamente responsabilità se risultano altri elementi concreti di spossessamento.
- La valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti è discrizionaria: per ottenere la riforma in Cassazione occorre dimostrare illogicità o manifesta arbitrarietà della motivazione di merito.
- Ricorrere in Cassazione senza adeguata specificità sulle modalità in cui il giudice di merito avrebbe errato comporta forte rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e a contributi alla Cassa delle ammende.
- La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese in Cassazione solo se abbia effettivamente svolto un'attività utile (anche scritta) nel giudizio di legittimità; la mera adesione alla richiesta di inammissibilità o rigetto può essere insufficiente.
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